COP21: L’accordo globale per la lotta al Cambiamento Climatico siglato a Parigi non curerà la malattia del pianeta.

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L’accordo si definisce vincolante ma non prevede meccanismi di sanzione. E per gli obiettivi che proclama prevede impegni del tutto insufficienti

PARIGI – L’accordo globale per la lotta al Cambiamento Climatico siglato oggi a Pariginon curerà la malattia del pianeta. Mentre media e capi di Stato parlano di “enorme successo” e del compimento di un passo decisivo contro il riscaldamento globale e il Big business – ossia le grandi imprese mondiali – saluta quello che definisce uno “storico accordo”, scienziati e attivisti sono impegnati a denunciarne limiti di merito e di metodo.

http://www.huffingtonpost.it/marica-di-pierri/cop21-accordo-parigi_b_8794970.html?utm_hp_ref=italy

Il documento in lingua originale:  cop21_accordo
Traduzione in Italiano:
GE.15-21930 (E)
* 1521930 *
Conferenza delle parti
Ventunesima sessione
Parigi, il 30 novembre a 11 dic 2015
Punto 4 dell’ordine del giorno (b)
Piattaforma d’azione di Durban (Enhanced decisione 1 / CP.17)
L’adozione di un protocollo, un altro strumento giuridico, o un
risultato concordato con forza legale ai sensi della Convenzione
applicabile a tutte le parti
ADOZIONE DELL’ACCORDO DI PARIGI
Proposta del Presidente
Progetto di decisione – / CP.21
La Conferenza delle Parti,
Ricordando la decisione 1 / CP.17 sulla costituzione del gruppo di lavoro ad hoc su
la piattaforma di Durban per un’azione rafforzata,
Richiamando anche gli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione,
Ricordando inoltre pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, tra cui
decisioni 1 / CP.16, 2 / CP.18, 1 / CP.19 e 1 / CP.20,
Accogliendo con favore l’adozione della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
A / RES / 70/1, “trasformare il nostro mondo: il 2030 Agenda per lo sviluppo sostenibile”, in
particolare il suo obiettivo 13, e l’adozione del Programma d’azione di Addis Abeba del terzo
Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo e l’adozione del Sendai
Quadro per la riduzione del rischio di catastrofi,
Riconoscendo che il cambiamento climatico rappresenta una urgente e potenzialmente irreversibili
minaccia per le società umane e per il pianeta e quindi richiede la massima cooperazione possibile
da parte di tutti i paesi, e la loro partecipazione a un efficace e appropriato internazionale
risposta, al fine di accelerare la riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra,
Riconoscendo inoltre che le riduzioni delle emissioni globali profondi saranno necessari al fine
per raggiungere l’obiettivo ultimo della Convenzione e sottolineando la necessità di urgenza
per affrontare il cambiamento climatico,
Riconoscendo che il cambiamento climatico è un problema comune dell’umanità, parti
dovrebbe, quando agire per affrontare il cambiamento climatico, il rispetto, la promozione e considerare il loro
rispettivi obblighi in materia di diritti umani, il diritto alla salute, i diritti delle popolazioni indigene,
Nazioni unite
FCCC
/CP/2015/L.9
Distr .: limitata
12 dicembre 2015
Originale: Inglese

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le comunità locali, migranti, bambini, persone con disabilità e delle persone a vulnerabili
situazioni e il diritto allo sviluppo, così come la parità di genere, empowerment delle
donne e equità intergenerazionale,
Riconoscendo anche le specifiche esigenze e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo parti
derivante dall’impatto dell’attuazione delle misure di risposta e, a questo proposito,
decisioni 5 / CP.7, 1 / CP.10, 1 / CP.16 e 8 / CP.17,
Sottolineando con grave preoccupazione la urgente necessità di affrontare il divario significativo
tra l’effetto complessivo di mitigazione impegni parti in termini di annuo globale
le emissioni di gas serra entro il 2020 e dei percorsi di emissione aggregati coerenti con
tenendo l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 ° C al di sopra pre-
livelli industriali e gli sforzi che perseguono per limitare l’aumento della temperatura di 1,5 ° C,
Sottolineando anche che una maggiore ambizione pre-2020 può gettare solide fondamenta per
migliorata dopo il 2020 l’ambizione,
Sottolineando l’urgenza di accelerare l’attuazione della Convenzione e la sua
Protocollo di Kyoto al fine di migliorare l’ambizione di pre-2020,
Riconoscendo la necessità urgente di migliorare la fornitura di finanza, tecnologia e
sviluppo delle capacità di sostegno da parte dei paesi sviluppati, in modo prevedibile, per consentire
potenziare le azioni pre-2020 con lo sviluppo di parti che sono paesi,
Sottolineando i vantaggi duraturi di azione ambizioso e presto, tra cui importanti
riduzioni del costo dei futuri sforzi di mitigazione e di adattamento,
Riconoscendo la necessità di promuovere l’accesso universale all’energia sostenibile
PVS, in particolare in Africa, attraverso la maggiore diffusione di
energia rinnovabile,
Accettando di sostenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale, al fine di
mobilitare più forte e ambiziosa azione per il clima da tutte le parti e non Parte
le parti interessate, compresa la società civile, il settore privato, le istituzioni finanziarie, le città e
altre autorità subnazionali, le comunità locali e le popolazioni indigene,
IO.
ADOZIONE
1.
Decide di adottare l’accordo di Parigi sotto il quadro delle Nazioni Unite
Convenzione sui cambiamenti climatici (in seguito denominato “l’accordo”) contenuta in
l’allegato;
2.
Chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite per il depositario della
Accordo e di averlo aperto alla firma a New York, Stati Uniti d’America, da
22 aprile 2016 al 21 aprile 2017;
3.
Invita il Segretario generale di convocare una cerimonia di alto livello per la firma
Accordo del 22 aprile 2016;
4.
Invita anche tutte le Parti della Convenzione a firmare l’accordo in occasione della cerimonia di
convocata dal segretario generale, o alla loro prima occasione, e per depositare i loro
rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, se del caso,
il prima possibile;
5.
Riconosce che le Parti della Convenzione possono applicare provvisoriamente tutte le
disposizioni dell’accordo in attesa della sua entrata in vigore, e le richieste di fornire parti
notifica di tale applicazione provvisoria al depositario;
6.
Rileva che il lavoro del gruppo di lavoro ad hoc sulla piattaforma di Durban per
Azione potenziata, in conformità con la decisione 1 / CP.17, paragrafo 4, è stato completato;

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7.
Decide di istituire il gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi sotto la
stessa disposizione, mutatis mutandis, come quelle relative alla elezione dei dirigenti al
Ufficio di presidenza del gruppo di lavoro ad hoc sulla Piattaforma di Durban per un’azione rafforzata;
1
8.
Decide inoltre che il gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi prepara
per l’entrata in vigore dell’accordo e per la convocazione della prima sessione del
Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi;
9.
Inoltre decide di sorvegliare l’attuazione del programma di lavoro risultante
dalle richieste pertinenti contenute nella presente decisione;
10.
Chiede al gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi di riferire regolarmente al
la Conferenza delle parti sullo stato di avanzamento dei suoi lavori e di completare i lavori entro il
prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi;
11.
Decide che il gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi si riunisce per la
sessioni che iniziano nel 2016 in occasione delle sessioni della controllata convenzione
corpi e deve preparare progetti di decisione per essere raccomandato attraverso la Conferenza dei
Parti alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo per l’esame e l’adozione nella sua prima sessione;
II. DESTINATI CONTRIBUTI NAZIONALE DETERMINATI
12.
Accoglie con favore i contributi destinati stabilita a livello nazionale che sono stati
comunicata dalle Parti in conformità con la decisione 1 / CP.19, paragrafo 2 (b);
13.
Ribadisce il suo invito a tutte le parti che non hanno ancora fatto a comunicare alla
segreteria loro destinati contributi stabilita a livello nazionale verso la realizzazione del
Obiettivo della convenzione come indicato nell’articolo 2 al più presto e bene in
prima della ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti (Novembre 2016)
e in modo tale da facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione del previsto
determinati a livello nazionale i contributi;
14.
Chiede al segretariato di continuare a pubblicare il destinati determinato a livello nazionale
contributi comunicati dalle Parti sul sito UNFCCC;
15.
Ribadisce la sua richiesta di parti che sono paesi sviluppati, le entità operative del
Meccanismo finanziario e tutte le altre organizzazioni sono in grado di farlo per fornire il supporto
per la preparazione e la comunicazione dei contributi stabilita a livello nazionale destinati
delle parti che possono avere bisogno di tale sostegno;
16.
Prende atto della relazione di sintesi sugli effetti del previsto a livello nazionale complessivo
contributi determinati comunicate dalle Parti entro il 1 ° ottobre 2015, contenute in
documento FCCC / CP / 2015/7;
17.
Rileva con preoccupazione che la stima di livelli di emissione di gas a effetto serra in aggregato
2025 e 2030 risultante dai contributi stabilita a livello nazionale destinati non cadere
all’interno di scenari 2C a costo minimo, ma piuttosto portare a un livello previsto di 55 gigatonnellate in
2030, e rileva anche che molto maggiori sforzi di riduzione delle emissioni saranno necessari oltre
quelli associati con i contributi stabilita a livello nazionale destinati per tenere la
aumento della temperatura globale media al di sotto 2C sopra dei livelli pre-industriali,
la riduzione delle emissioni a 40 gigatonnellate oa 1.5C di sopra dei livelli pre-industriali, riducendo al
un livello da individuare nella relazione speciale di cui al punto 21;
1
Approvato con decisione 2 / CP.18, paragrafo 2.

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18.
Osserva anche, in questo contesto, l’adattamento esigenze espresse da molti in via di sviluppo
I paesi parte a loro destinati contributi stabilita a livello nazionale;
19.
Chiede al segretariato di aggiornare la relazione di sintesi di cui al punto 16
sopra in modo da coprire tutte le informazioni contenute nei contributi stabilita a livello nazionale destinati
comunicati dalle Parti ai sensi della decisione 1 / CP.20 entro il 4 aprile 2016 e per farlo
disponibile entro il 2 maggio 2016;
20.
Decide di convocare un dialogo tra le parti facilitante nel 2018 per fare il punto della
sforzi collettivi delle parti in relazione al progredire verso l’obiettivo a lungo termine di cui al
L’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo e di informare la preparazione di livello nazionale
contributi determinati ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della convenzione;
21.
Invita il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici a fornire una relazione speciale in
2018 sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5 ° C rispetto ai livelli pre-industriali e relativi
percorsi di emissioni di gas serra a livello mondiale;
III. DECISIONI a dare effetto DELL’ACCORDO
M
ITIGATION
22.
Invita le parti a comunicare il loro primo contributo determinato a livello nazionale non più tardi
rispetto a quando il partito presenta il suo rispettivo strumento di ratifica, di adesione o di approvazione
dell’accordo di Parigi. Se una parte ha comunicato una destinato determinato a livello nazionale
contributo prima di entrare dell’accordo, quest’ultima deve essere considerato di avere soddisfatto
questa disposizione a meno che tale Parte non decida diversamente;
23.
Invita caldamente i partiti i cui destinazione determinato a livello nazionale ai sensi del contributo
decisione 1 / CP.20 contiene un arco di tempo fino al 2025 per comunicare entro il 2020 un nuovo
a livello nazionale determinato il contributo e di farlo successivamente ogni cinque anni a norma
L’articolo 4, comma 9, dell’accordo;
24.
Richieste quelle parti la cui destinazione determinato a livello nazionale ai sensi contributo
alla decisione 1 / CP.20 contiene un arco di tempo fino al 2030 per comunicare o aggiornare entro il 2020
questi contributi e di farlo successivamente ogni cinque anni a norma dell’articolo 4, paragrafo
9, dell’accordo;
25.
Decide che parti presentano alla segreteria loro stabilito a livello nazionale
contributi di cui all’articolo 4 dell’accordo, almeno 9 a 12 mesi prima della
la relativa riunione della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti
l’accordo di Parigi, al fine di agevolare la chiarezza, la trasparenza e
comprensione di questi contributi, anche attraverso una relazione di sintesi preparata dalla
segreteria;
26.
Chiede al gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi di sviluppare ulteriormente
orientamenti sulle caratteristiche dei contributi determinati a livello nazionale per l’esame e
adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo nella sua prima sessione;
27.
Concorda sul fatto che le informazioni che devono essere fornite dalle parti comunicanti loro
determinati nazionalmente contributi, al fine di favorire la chiarezza, la trasparenza e
comprensione, può comprendere, se del caso, tra l’altro, informazioni quantificabili sul
punto di riferimento (tra cui, a seconda dei casi, un anno di riferimento), il tempo di frame e / o periodi per
implementazione, la portata e la copertura, i processi di pianificazione, le assunzioni e metodologico
approcci compresi quelli per la stima e la contabilità per gas a effetto serra di origine antropica
emissioni e, se del caso, traslochi, e come il Partito ritiene che il suo livello nazionale
determinato contributo equo e ambizioso, alla luce delle circostanze nazionali, e

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come contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo della convenzione di cui al suo
Articolo 2;
28.
Chiede al gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi di sviluppare ulteriormente
guida per le informazioni che devono essere fornite dalle parti al fine di favorire la chiarezza,
la trasparenza e la comprensione dei contributi stabilita a livello nazionale per l’esame
e l’adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi nella sua prima sessione;
29.
Chiede anche la dell’Organo Sussidiario di Attuazione per sviluppare modalità e
procedure per il funzionamento e l’uso del registro pubblico di cui all’articolo 4,
comma 12, della convenzione, per l’esame e l’adozione da parte della Conferenza dei
Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi nella sua prima sessione;
30.
Chiede inoltre alla segreteria di rendere disponibile un registro pubblico interim nel
prima metà del 2016 per la registrazione dei contributi determinati a livello nazionale presentati
ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo, in attesa dell’adozione da parte della Conferenza dei
Parti agente come riunione delle parti dell’accordo di Parigi delle modalità e
procedure di cui al precedente punto 29;
31.
Chiede al gruppo di lavoro ad hoc sul l’accordo di Parigi di elaborare, disegno
da approcci formulate nell’ambito della Convenzione e dei suoi strumenti giuridici correlati, come
del caso, linee guida per la contabilizzazione delle parti ‘determinati a livello nazionale i contributi, come
di cui all’articolo 4, paragrafo 13, della convenzione, per l’esame e l’adozione da parte
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo Parigi
la sua prima sessione, che assicura che:
(un)
Parti rappresentano emissioni antropiche e rimossi in conformità con
metodologie e metriche comuni valutati dal Panel on Climate
Cambiate e adottata dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
l’accordo di Parigi;
(b)
Parti garantiscono la coerenza metodologica, anche su linee di base, tra
la comunicazione e la realizzazione di stabilita a livello nazionale contributi;
(c)
Parti si sforzano di includere tutte le categorie di emissioni di origine antropica o
traslochi loro contributi stabilita a livello nazionale e, una volta una fonte, lavello o attività è
incluso, continuare a includere esso;
(d)
Parti devono fornire una spiegazione del perché eventuali categorie di origine antropica
Sono esclusi emissioni o rimozioni;
32.
Decide che parti applicano le indicazioni di cui al punto 31 di cui sopra per
la seconda e successive contributi stabilita a livello nazionale e che le parti possono scegliere di
applicare tale guida per il loro primo contributo determinate a livello nazionale;
33.
Decide inoltre che il Forum sulla impatto dell’attuazione di risposta
misure, sotto gli organi ausiliari, continueranno, e serviranno dell’accordo;
34.
Decide inoltre che dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
e l’Organo Sussidiario di Attuazione raccomanda, per l’esame e
adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo nella sua prima sessione, le modalità, il programma di lavoro e le funzioni del Forum
sull’impatto della attuazione di misure di risposta per far fronte agli effetti della
l’attuazione di misure di risposta nel quadro dell’accordo di cooperazione per migliorare
tra Parti sulle comprendere l’impatto delle azioni di mitigazione nel quadro dell’accordo
e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le parti per aumentare
la loro resistenza a questi impatti;

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35.
Decide che la guida di cui al paragrafo 31 di cui sopra sono a evitare il doppio
il conteggio viene evitata in base ad un corrispondente adeguamento da entrambe le Parti per
emissioni antropiche dalle fonti e / o da pozzi di assorbimento che rientrano nel loro livello nazionale
contributi determinati ai sensi dell’accordo;
36.
Invita le parti a comunicare, entro il 2020, alla segreteria metà del secolo, a lungo termine
le strategie di sviluppo delle emissioni di gas a effetto serra a basso ai sensi dell’articolo 4,
punto 19, dell’accordo, e chiede alla segreteria di pubblicare sul UNFCCC
le strategie di sviluppo delle emissioni di gas a effetto serra a bassa sito parti come comunicati;
37.
Richiede dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico per lo sviluppo
e raccomandare la guida di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dell’Accordo per
adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo nella sua prima sessione, tra cui una guida per evitare il doppio conteggio è evitata
sulla base di un adeguamento corrispondente dalle parti sia per le emissioni antropiche dalle
fonti e l’assorbimento tramite pozzi coperte dai contributi determinati a livello nazionale sotto
l’accordo;
38.
Raccomanda che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
l’accordo di Parigi adottare norme, modalità e procedure per il meccanismo
di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo sulla base di:
(un)
Partecipazione volontaria autorizzato da ciascuna parte interessata;
(b)
Benefici reali, misurabili, ea lungo termine relativi alla mitigazione del clima
modificare;
(c)
Ambiti specifici di attività;
(d)
Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che altrimenti
si verificano;
(e)
Verifica e certificazione delle riduzioni di emissioni derivanti da
attività di mitigazione di entità operative designate;
(f)
L’esperienza acquisita con e lezioni apprese dai meccanismi esistenti e
approcci adottati nell’ambito della convenzione e dei suoi strumenti giuridici correlati;
39.
Richiede dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico per lo sviluppo
e raccomandare regole, modalità e procedure per il meccanismo di cui al
supra, punto 38 per l’esame e l’adozione da parte della Conferenza delle Parti
come la riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi nella sua prima sessione;
40.
Chiede anche dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico per
intraprendere un programma di lavoro nell’ambito del quadro per la non-mercato si avvicina a
lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 6, comma 8, del presente accordo, con il
Obiettivo di considerare come migliorare i collegamenti e creare sinergia tra, tra l’altro,
mitigazione, l’adattamento, la finanza, il trasferimento tecnologico e la creazione di capacità, e come
facilitare l’attuazione e il coordinamento degli approcci non di mercato;
41.
Ulteriori richieste dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico per
raccomandare un progetto di decisione sul programma di lavoro di cui al punto 40 di cui sopra,
tenendo conto dei pareri delle parti, per l’esame e l’adozione da parte della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi in occasione della prima
sessione;
UN
DAPTATION
42.
Chiede al comitato per l’adeguamento e la paesi meno sviluppati Expert
Gruppo per lo sviluppo congiunto modalità per riconoscere gli sforzi di adattamento di sviluppo

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I paesi parte, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo, e fanno
raccomandazioni per l’esame e l’approvazione da parte della Conferenza delle Parti che serve
come la riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi nella sua prima sessione;
43.
Chiede inoltre al comitato di regolamentazione, tenendo conto del suo mandato e la sua
secondo di tre anni piano di lavoro, e in vista della preparazione di raccomandazioni per
esame e l’adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione del
Parti dell’Accordo di Parigi nella sua prima sessione:
(un)
Per rivedere, nel 2017, l’opera di accordi istituzionali di adattamento connessi
ai sensi della Convenzione, al fine di identificare i modi per migliorare la coerenza della loro
lavoro, se del caso, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle parti;
(b)
Da considerare metodologie di valutazione delle esigenze di adattamento al fine di
assistere i paesi in via di sviluppo, senza imporre un onere eccessivo per loro;
44.
Invita tutte le agenzie delle Nazioni Unite e internazionali, regionali e nazionali
le istituzioni finanziarie a fornire informazioni alle parti tramite il segretariato su come la loro
assistenza allo sviluppo e programmi di finanziamenti per il clima incorporano clima-proofing e
misure di resilienza del clima;
45.
Richieste parti a rafforzare la cooperazione regionale in materia di adattamento, se del caso
e, se del caso, istituire centri e le reti regionali, in particolare nello sviluppo di
paesi, tenendo conto della decisione 1 / CP.16, punto 13;
46.
Chiede anche il comitato per l’adeguamento e la paesi meno sviluppati Expert
Group, in collaborazione con il comitato permanente per la Finanza e altre pertinenti
istituzioni, per lo sviluppo di metodologie, e formulare raccomandazioni per l’esame e
adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo nella sua prima sessione su:
(un)
Prendere le misure necessarie per facilitare la mobilitazione di sostegno
adattamento nei paesi in via di sviluppo nel quadro del limite di temperatura media globale
aumento di cui all’articolo 2 dell’accordo;
(b)
Rivedere l’adeguatezza e l’efficacia di adattamento e di sostegno di cui
all’articolo 7, paragrafo 14 (c), dell’accordo;
47.
Ulteriori richieste Green Climate Fund per accelerare il supporto per i meno sviluppati
paesi e di altre parti che sono paesi in via di sviluppo per la formulazione di adattamento nazionale
piani, in linea con le decisioni 1 / CP.16 e 5 / CP.17, e per il successivo
attuazione di politiche, progetti e programmi individuati da loro;
L
OSS E DANNI
48.
Decide sul proseguimento del meccanismo internazionale di Varsavia per la perdita e
Danni associati con impatti del cambiamento climatico, a seguito della revisione nel 2016;
49.
Chiede al Comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia
stabilire una stanza di compensazione per il trasferimento del rischio che funge da repository per le informazioni su
assicurazione e rischio di trasferimento, al fine di agevolare gli sforzi delle parti per sviluppare e
attuare strategie globali di gestione del rischio;
50.
Chiede inoltre il comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia
stabilire, secondo le sue procedure e il mandato, una task force per completare, attingere
il lavoro di coinvolgere e, se del caso, organismi esistenti e gruppi di esperti sotto la
Convenzione tra cui il comitato per l’adeguamento e la paesi meno sviluppati Expert
Gruppo, così come le organizzazioni competenti ed esperti degli organismi esterni alla Convenzione, a
sviluppare raccomandazioni per approcci integrati per scongiurare, ridurre al minimo e l’indirizzo
spostamento relativi agli impatti negativi dei cambiamenti climatici;

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8
51.
Ulteriori richieste del Comitato Esecutivo del meccanismo Warsaw International
per iniziare il suo lavoro, nella sua prossima riunione, rendere operativi le disposizioni di cui al
punti 49 e 50 della presente sentenza, ea riferire sui progressi compiuti al riguardo nella sua relazione annuale;
52.
Concorda sul fatto che l’articolo 8 dell’accordo non comporta o fornire una base per qualsiasi
responsabilità o l’indennizzo;
F
INANCE
53.
Decide che, per l’attuazione del presente accordo, le risorse finanziarie previste
ai paesi in via di sviluppo dovrebbe migliorare l’attuazione delle loro politiche, strategie,
regolamenti e piani d’azione e le loro azioni sul cambiamento climatico rispetto a entrambi
mitigazione e adattamento a contribuire alla realizzazione dello scopo dell’accordo
come definiti all’articolo 2;
54.
Inoltre decide che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo,
i paesi sviluppati intendono continuare il loro obiettivo mobilitazione collettiva esistente attraverso
2025 nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza dell’attuazione;
prima al 2025 la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo fissa un nuovo obiettivo collettivo quantificato da un piano di 100 miliardi di USD
anno, tenendo conto delle esigenze e delle priorità dei paesi in via di sviluppo;
55.
Riconosce l’importanza di risorse finanziarie adeguate e prevedibili,
anche per i risultati basati su pagamenti, a seconda dei casi, per l’attuazione della politica
approcci e incentivi positivi per la riduzione delle emissioni da deforestazione e delle foreste
degrado, e il ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e
valorizzazione degli stock di carbonio delle foreste; così come approcci politici alternativi, come comune
mitigazione e adattamento approcci per la gestione integrale e sostenibile delle
foreste; pur riaffermando l’importanza dei benefici non di carbonio associato a tale
approcci; incoraggiando il coordinamento di sostegno, tra l’altro, pubblica e privata,
fonti bilaterali e multilaterali, come il Fondo verde per il clima, e fonti alternative
in conformità con le decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti;
56.
Decide di avviare, nel corso della sessione ventiduesimo, un processo di identificazione delle informazioni
devono essere fornite dalle parti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, della convenzione con
l’obiettivo di fornire una raccomandazione per l’esame e l’adozione da parte della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi in occasione della prima
sessione;
57.
Decide anche per garantire che la fornitura di informazioni ai sensi dell’articolo
9, paragrafo 7 dell’accordo è effettuato secondo modalità,
procedure e linee guida di cui al punto 96;
58.
Le richieste Organo Sussidiario del Scientifica e Tecnologica per lo sviluppo
modalità di contabilità delle risorse finanziarie fornite e mobilitato attraverso pubblico
interventi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, dell’accordo per l’esame
dalla Conferenza delle Parti nella sua ventiquattresima sessione (novembre 2018), con il
scopo di stabilire una raccomandazione per l’esame e l’adozione da parte della Conferenza dei
Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi nella sua prima sessione;
59.
Decide che il Fondo verde per il clima e il Global Environment Facility, il
entità incaricate della gestione del meccanismo finanziario della Convenzione, così
come il Fondo paesi meno avanzati e il cambiamento climatico Fondo speciale, amministrata
dal Global Environment Facility, deve servire l’accordo;
60.
Riconosce che il Fondo di adattamento può servire l’accordo, soggetto a rilevanti
decisioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del Kyoto

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Protocollo e la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo;
61.
Invita la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Protocollo di Kyoto per considerare la questione di cui al punto 60 di cui sopra e fare una
raccomandazione alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi nella sua prima sessione;
62.
Raccomanda che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
l’accordo di Parigi fornisce orientamenti alle entità incaricate della gestione di
il meccanismo finanziario della Convenzione sulle politiche, priorità del programma e
i criteri di ammissibilità relativi all’accordo per la trasmissione da parte della Conferenza dei
Parti;
63.
Decide che la guida per gli organismi incaricati delle operazioni del
Meccanismo finanziario della Convenzione nelle pertinenti decisioni della Conferenza dei
Parti, comprese quelle concordate prima dell’adozione del presente accordo, si applica mutatis
mutatis;
64.
Decide inoltre che il Comitato permanente della finanza deve servire l’accordo in
linea con le proprie funzioni e responsabilità stabilite nell’ambito della Conferenza delle Parti;
65.
Esorta le istituzioni che servono l’accordo per migliorare il coordinamento e la
fornitura di risorse per sostenere strategie nazionali guidate attraverso un sistema semplificato ed efficiente
procedure di candidatura e di approvazione, e attraverso il sostegno costante disponibilità ad
in via di sviluppo parti che sono paesi, compresi i paesi meno sviluppati e piccola isola
in via di sviluppo membri, a seconda dei casi;
T
ECNOLOGIA
D
SVILUPPO
UN
ND
T
RASFERIMENTO
66.
Prende atto della relazione interlocutoria della commissione per la tecnologia esecutivo su
orientamenti per una migliore attuazione dei risultati della tecnologia ha bisogno di valutazioni come
di cui al documento FCCC / SB / 2015 / INF.3;
67.
Decide di rafforzare il meccanismo tecnologico e invita la tecnologia
Comitato Esecutivo e il Technology Centre clima e di rete, nel sostenere la
l’attuazione dell’accordo, di intraprendere ulteriori lavori relativi, tra l’altro:
(un)
Tecnologia di ricerca, sviluppo e dimostrazione;
(b)
Lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità endogene e
tecnologie;
68.
Chiede dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico di avviare, a
il suo quarantaquattresimo sessione (maggio 2016), l’elaborazione del framework tecnologico
istituito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo e di riferire sui risultati di
la Conferenza delle Parti, in vista della Conferenza delle Parti che fanno un
raccomandazione sul quadro per la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle parti dell’accordo di Parigi per esame e l’adozione durante la prima sessione,
tenendo conto che la struttura dovrebbe facilitare, tra l’altro:
(un)
L’impegno e l’aggiornamento della tecnologia ha bisogno di valutazioni, così come
la migliore attuazione dei loro risultati, in particolare i piani di azione e tecnologia
idee progettuali, attraverso la preparazione di progetti finanziabili;
(b)
La fornitura di supporto finanziario e tecnico per la maggiore
applicazione dei risultati della tecnologia valutazioni delle esigenze;
(c)
La valutazione delle tecnologie che sono pronti per il trasferimento;

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10
(d)
La valorizzazione di condizioni favorevoli e l’indirizzamento di barriere
per lo sviluppo e il trasferimento di socialmente e tecnologie ecocompatibili;
69.
Decide che il Comitato Esecutivo Tecnologia e la tecnologia clima
Centro e Network riferiscono alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
le parti dell’accordo di Parigi, attraverso gli organi sussidiari, sulle loro attività di
sostenere l’attuazione dell’accordo;
70.
Decide anche di intraprendere una valutazione periodica dell’efficacia e della
adeguatezza del sostegno fornito al meccanismo tecnologico nel sostenere la
l’attuazione dell’accordo su questioni relative allo sviluppo delle tecnologie e
trasferimento;
71.
Richiede la dell’Organo Sussidiario di Attuazione di avviare, al suo quarantaquattresimo
seduta, l’elaborazione del campo di applicazione e le modalità per la valutazione periodica di cui
al precedente punto 70, tenendo conto della revisione del Technology Centre Clima
e Network di cui alla decisione 2 / CP.17, allegato VII, punto 20 e le modalità
per la Stocktake globale di cui all’articolo 14 dell’accordo, per l’esame e
adozione da parte della Conferenza delle parti nella sessione venticinquesimo (novembre 2019);
C
Apacity
COSTRUZIONE
72.
Decide di istituire la commissione di Parigi sul rafforzamento delle capacità il cui obiettivo sarà quello di
lacune ed esigenze di indirizzo, sia attuali ed emergenti, in attuazione di rafforzamento delle capacità in
in via di sviluppo parti che sono paesi e migliorando ulteriormente gli sforzi di sviluppo di capacità, anche con
Per quanto riguarda la coerenza e coordinamento nelle attività di capacity building nell’ambito della Convenzione;
73.
Decide inoltre che la commissione di Parigi sul rafforzamento delle capacità gestirà e
supervisionare il piano di lavoro di cui al paragrafo 74 che segue;
74.
Inoltre decide di lanciare un piano di lavoro per il periodo 2016-2020 con la seguente
Attività:
(un)
Valutare come aumentare le sinergie attraverso la cooperazione e di evitare
duplicazioni tra i corpi esistenti, istituiti ai sensi della convenzione che implementano
attività di capacity building, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni e sotto
al di fuori della convenzione;
(b)
Individuare le lacune e le esigenze di capacità e di raccomandare i modi per affrontare
loro;
(c)
Promuovere lo sviluppo e la diffusione di strumenti e metodologie per
l’implementazione di capacità;
(d)
Promuovere, regionale, la cooperazione nazionale e subnazionale globale;
(e)
L’identificazione e la raccolta di buone pratiche, sfide, esperienze, e
lezioni apprese dal lavoro per la creazione di capacità da parte di organismi del
Convenzione;
(f)
Esplorare come in via di sviluppo parti che sono paesi può assumere la proprietà di palazzo
e mantenimento delle capacità nel tempo e spac e;
(g)
Individuare le opportunità per rafforzare la capacità a livello nazionale, regionale, e
livello subnazionale;
(h)
Favorire il dialogo, il coordinamento, la collaborazione e la coerenza tra
processi rilevanti e iniziative ai sensi della Convenzione, anche attraverso lo scambio di
informazioni sulle attività di capacity building e strategie degli organismi istituiti nell’ambito del
Convenzione;

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(io)
Fornire una guida alla segreteria sul mantenimento e l’ulteriore
lo sviluppo del portale web-based sviluppo di capacità;
75.
Decide che la commissione di Parigi sul rafforzamento delle capacità si concentrerà su un anno
area o tema collegato a una maggiore scambio tecnico sul rafforzamento delle capacità, con il
fini del mantenimento della conoscenza up-to-date sui successi e le sfide nella costruzione
Capacità efficace in una determinata area;
76.
Chiede l’Organo Sussidiario di Attuazione di organizzare annuale sessione
riunioni del comitato Parigi il rafforzamento delle capacità;
77.
Chiede anche la dell’Organo Sussidiario di Attuazione di sviluppare le condizioni di
per il comitato di Parigi il rafforzamento delle capacità, nel contesto della terza
revisione globale del attuazione del quadro capacità, anche
tenendo conto dei paragrafi 75, 76, 77 e 78 di cui sopra e punti 82 e 83 di seguito,
al fine di raccomandare un progetto di decisione in materia di esame e l’adozione
dalla Conferenza delle Parti nella sessione ventiduesimo;
78.
Invita le parti a presentare le loro opinioni sulla composizione del Comitato Parigi
Rafforzamento delle capacità da 9 marzo 2016;
2
79.
Richiede la segreteria per compilare le osservazioni di cui al punto 78
sopra in un documento di varie per esame da parte dell’Organo Sussidiario del
Attuazione a suo quarantaquattresimo seduta;
80.
Decide che gli ingressi al Comitato di Parigi sul rafforzamento delle capacità comprenderanno,
tra l’altro, gli argomenti, l’esito della terza revisione globale del
l’attuazione del quadro capacity-building, la sintesi annuale del Segretariato
una relazione sull’attuazione del quadro per il rafforzamento delle capacità per lo sviluppo
paesi, la compilazione e la sintesi del rapporto del Segretariato sul lavoro il rafforzamento delle capacità di
organi istituiti nel quadro della Convenzione e del Protocollo di Kyoto, e le relazioni di Durban
Forum e il portale di capacità;
81.
Richiede la commissione di Parigi sul rafforzamento delle capacità per preparare annuo tecnico
relazioni di avanzamento sul suo lavoro, e rendere tali relazioni alle sessioni del
Dell’Organo Sussidiario di Attuazione in coincidenza con le sessioni della Conferenza dei
Parti;
82.
Chiede anche la Conferenza delle parti nella sessione venticinquesimo (novembre
2019), per esaminare i progressi, hanno bisogno per estensione, l’efficacia e la valorizzazione del
Comitato Parigi il rafforzamento delle capacità e di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuno, con
al fine di fornire raccomandazioni alla conferenza delle parti agente come riunione
delle parti dell’accordo di Parigi durante la prima sessione sul rafforzamento istituzionale
disposizioni per il rafforzamento delle capacità in linea con l’articolo 11, paragrafo 5, del
Accordo;
83.
Invita tutte le parti a garantire che l’istruzione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico, come
principi sanciti dall’articolo 6 della convenzione e all’articolo 12 dell’accordo sono adeguatamente
considerate nella loro contributo alla creazione di capacità;
84.
Invita la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi nella sua prima sessione di esplorare modi per migliorare l’attuazione della
formazione, sensibilizzazione del pubblico, la partecipazione del pubblico e l’accesso del pubblico alle informazioni, in modo da
migliorare le azioni nell’ambito dell’accordo;
2
Le parti devono presentare le loro opinioni attraverso il portale osservazioni a <http://www.unfccc.int/5900>.

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T
TRASPARENZA DI AZIONE E DI SUPPORTO
85.
Decide di istituire una iniziativa di sviluppo delle capacità per la trasparenza al fine di costruire
capacità istituzionali e tecniche, sia prima che dopo-2020. Questa iniziativa sosterrà
in via di sviluppo parti che sono paesi, su richiesta, in riunioni maggiore obblighi di trasparenza
ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo in modo tempestivo;
86.
Decide anche che l’iniziativa Rafforzamento delle capacità per la trasparenza avrà lo scopo:
(un)
Per rafforzare le istituzioni nazionali per le attività in materia di trasparenza, in linea
con le priorità nazionali;
(b)
Per fornire strumenti rilevanti, formazione e assistenza per soddisfare le disposizioni
previsto dall’articolo 13 dell’accordo;
(c)
Per facilitare il miglioramento della trasparenza nel tempo;
87.
Sollecita e chiede il Global Environment Facility per prendere accordi per
sostenere la creazione e il funzionamento dell’iniziativa Rafforzamento delle capacità per
La trasparenza come di comunicazione relativi alle necessità prioritaria, anche attraverso contributi volontari
sostenere i paesi in via di sviluppo nella sesta ricostituzione del Global Environment
Struttura e futuri cicli di rifornimento, per integrare il sostegno esistente sotto il Global
Per l’ambiente;
88.
Decide di valutare l’attuazione dell’iniziativa Rafforzamento delle capacità per
La trasparenza nel contesto della settima revisione del meccanismo finanziario;
89.
Richiede che il mondiale per l’ambiente, come un ente operativo della finanziaria
meccanismo di includere nella sua relazione annuale alla Conferenza delle Parti del progresso di
opera nella progettazione, sviluppo e attuazione dell’iniziativa Rafforzamento delle capacità per
La trasparenza di cui al punto 85 di cui sopra a partire dal 2016;
90.
Decide che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’Accordo,
in via di sviluppo devono essere forniti flessibilità nell’attuazione delle disposizioni di cui
detto articolo, anche nel campo di applicazione, la frequenza e il livello di dettaglio di reporting e nel
portata del, e che la portata del controllo potrebbe prevedere nel paese del cliente di essere
facoltativo, mentre tali flessibilità devono essere riflesse nello sviluppo di modalità,
procedure e orientamenti di cui al paragrafo 92 qui di seguito;
91.
Decide anche che tutte le parti, ad eccezione per le parti meno sviluppati di campagna e piccoli
isola in via di sviluppo membri, trasmette le informazioni di cui all’articolo 13, commi
7, 8, 9 e 10, a seconda dei casi, non superiori su base biennale, e che il minimo
Parti che sono paesi sviluppati e in via di sviluppo piccola isola Uniti possono presentare queste informazioni
a loro discrezione;
92.
Richiede il gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi per lo sviluppo
raccomandazioni per la modalità, procedure e linee guida a norma dell’articolo 13,
punto 13, dell’accordo, e per definire l’anno del loro primo e successiva revisione
e aggiornare, se del caso, a intervalli regolari, per l’esame da parte della Conferenza dei
Parti, a sua ventiquattresima sessione, al fine della loro trasmissione alla Conferenza dei
Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi per l’adozione nella
prima seduta;
93.
Chiede anche il gruppo di lavoro ad hoc sulla accordo di Parigi nello sviluppo del
raccomandazioni per le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92
sopra di prendere in considerazione, tra l’altro:
(un)
L’importanza di facilitare il miglioramento della segnalazione e la trasparenza
orario;

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(b)
La necessità di fornire flessibilità per quelle parti che sono paesi in via di sviluppo che hanno bisogno
alla luce delle loro capacità;
(c)
La necessità di promuovere la trasparenza, la correttezza, la completezza, la coerenza, e
comparabilità;
(d)
La necessità di evitare duplicazioni, così come eccessivo onere per parti e gli
segreteria;
(e)
La necessità di garantire che le parti mantengano almeno la frequenza e la qualità di
segnalazione in conformità con i rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;
(f)
La necessità di evitare il doppio conteggio è evitata;
(g)
La necessità di garantire l’integrità ambientale;
94.
Ulteriori richieste del Gruppo di lavoro ad hoc per l’accordo di Parigi, quando
sviluppare le modalità, procedure e linee guida di cui al precedente punto 92, a
attingere alle esperienze e prendere in considerazione altre in corso processi rilevanti
ai sensi della Convenzione;
95.
Richiede il gruppo di lavoro ad hoc sul l’accordo di Parigi, durante lo sviluppo
modalità, procedure e linee guida di cui al punto 92 di cui sopra, a prendere in considerazione, tra l’
l’altro:
(un)
I tipi di flessibilità a disposizione per quei PVS che ne hanno bisogno su
la base delle loro capacità;
(b)
La coerenza tra la metodologia comunicate nella nazionale
determinato il contributo e la metodologia per riferire sui progressi compiuti
raggiungimento rispettivo contributo determinato a livello nazionale le singole parti;
(c)
Che le Parti riportano informazioni sulle azioni di adattamento e pianificazione tra cui,
se del caso, i loro piani nazionali di adattamento, al fine di scambiare collettivamente
lezioni di informazione e di condividere l’esperienza acquisita;
(d)
Supporto fornito, migliorando la consegna di supporto sia per l’adattamento e
mitigazione attraverso, tra l’altro, i formati tabellari comuni per la segnalazione di supporto, e tenendo
conto delle questioni considerate dal dell’Organo Sussidiario del Scientifica e Tecnologica
Consigli sulle metodologie per la comunicazione delle informazioni finanziarie, e migliorare la
la segnalazione da parte dei paesi in via di sviluppo in materia di sostegno ricevuto, compreso l’uso, l’impatto e
risultati stimati di queste materie;
(e)
Informazioni nelle valutazioni biennali e altre relazioni di Standing
Comitato finanziario e gli altri organi competenti ai sensi della Convenzione;
(f)
Informazioni sull’impatto sociale ed economico delle misure di risposta;
96.
Chiede anche il gruppo di lavoro ad hoc sul l’accordo di Parigi, durante lo sviluppo
raccomandazioni per la modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92
sopra, per migliorare la trasparenza del supporto fornito ai sensi dell’articolo 9 della
Accordo;
97.
Ulteriori richieste del Gruppo di lavoro ad hoc per l’Accordo di Parigi a riferire in merito
l’avanzamento dei lavori sulle modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo
92 di cui sopra per sessioni future della conferenza delle parti, e che questo lavoro sia
conclusi entro 2018;
98.
Decide che le modalità, procedure e linee guida sviluppate a norma del paragrafo
92 di cui sopra, devono essere applicate con l’entrata in vigore dell’accordo di Parigi;

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14
99.
Decide anche che le modalità, procedure e linee guida di tale trasparenza
quadro si fonda sulle e alla fine sostituiscono la misurazione, reporting e
sistema di verifica istituito dal punti 40 a 47 e da 60 a 64 della decisione 1 / CP.16 e
punto 12 a 62 della decisione 2 / CP.17 immediatamente dopo la presentazione della finale
relazioni biennali e relazioni di aggiornamento biennali;
Sol
GLOBALE Stocktake
100. Le richieste del gruppo di lavoro ad hoc per l’accordo di Parigi per identificare le fonti
di ingresso per il Stocktake globale di cui all’articolo 14 dell’accordo e di riferirgli
la Conferenza delle Parti, in vista della Conferenza delle Parti che fanno un
raccomandazione alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi per l’esame e l’adozione nella sua prima sessione, tra cui, ma non
limitato a:
(un)
Informazioni su:
(io)
L’effetto complessivo dei contributi stabilita a livello nazionale comunicato
dalle parti;
(ii)
Lo stato di sforzi di adattamento, supporto, le esperienze e le priorità della
comunicazioni di cui all’articolo 7, punti 10 e 11, del presente accordo,
e relazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, dell’accordo;
(iii) La mobilitazione e la fornitura di sostegno;
(b)
Gli ultimi rapporti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici;
(c)
Relazioni degli organi sussidiari;
101. chiede inoltre dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico per
fornire consulenza su come le valutazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici
in grado di informare il Stocktake globale dell’attuazione dell’accordo ai sensi del suo
L’articolo 14 dell’accordo e di riferire in materia al gruppo di lavoro ad hoc su
l’accordo di Parigi nella sua seconda sessione;
102. Ulteriori richieste del gruppo di lavoro ad hoc per l’Accordo di Parigi per lo sviluppo
modalità di Stocktake globale di cui all’articolo 14 dell’accordo e di riferire
alla conferenza delle parti, al fine di fare una raccomandazione al
Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi per
esame e l’adozione nella sua prima sessione;
F
ACILITATING ATTUAZIONE E RISPETTO
103. decide che il comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 2, dell’Accordo
è composto di 12 membri con competenze riconosciute nelle pertinenti scientifiche, tecniche,
campi socio-economici o giuridici, per essere eletti dalla Conferenza delle Parti che serve come il
incontro delle parti dell’accordo di Parigi sulla base di equità geografica
la rappresentanza, con due membri ciascuno dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite
e da un membro ciascuno dalla piccoli Stati insulari e in ritardo di sviluppo in via di sviluppo
paesi, tenendo conto dell’obiettivo della parità di genere;
104. Le richieste del gruppo di lavoro ad hoc per l’Accordo di Parigi per lo sviluppo del
le modalità e le procedure per l’efficace funzionamento del comitato di cui all’articolo
15, comma 2, della convenzione, al fine di gruppo di lavoro ad hoc sulla tratta Parigi
Accordo completando il suo lavoro su tali modalità e procedure per l’esame e
adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo nella sua prima sessione;

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F
FINALI
C
Lauses
105. chiede inoltre la segreteria, esclusivamente ai fini dell’articolo 21 dell’accordo,
di mettere a disposizione sul proprio sito web alla data di adozione dell’accordo, così come nel
relazione della Conferenza delle Parti nella sua ventunesima sessione, le informazioni sul più
up-to-date totale e per cento delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dalle Parti della
Convenzione nelle loro comunicazioni nazionali, report di inventario dei gas serra, biennali
relazioni o relazioni di aggiornamento biennali;
IV.
Potenziamento delle azioni PRIMA 2020
106. Risolve per garantire i massimi sforzi possibili di mitigazione nel periodo pre-2020,
anche attraverso:
(un)
Sollecitando tutte le parti del protocollo di Kyoto, che non hanno ancora fatto a
ratificare e attuare il Doha emendamento al protocollo di Kyoto;
(b)
Sollecitando tutte le parti che non hanno ancora fatto a fare e attuare un
mitigazione impegno nel quadro degli accordi di Cancun;
(c)
Ribadendo la volontà, come stabilito nella decisione 1 / CP.19, commi 3 e 4, a
accelerare la piena attuazione delle decisioni che costituiscono l’esito concordato
ai sensi della decisione 1 / CP.13 e rafforzare l’ambizione nel periodo pre-2020, al fine di
assicurare i massimi sforzi possibili di mitigazione previsti dalla convenzione da tutte le parti;
(d)
Invitare lo sviluppo di parti che sono paesi che non hanno presentato la loro prima biennale
aggiornare i report di farlo il più presto possibile;
(e)
Invitando tutte le parti a partecipare nella misurazione, reporting esistente e
processi di verifica nel quadro degli accordi di Cancun, in modo tempestivo, al fine di
dimostrando i progressi compiuti nell’attuazione dei loro impegni di mitigazione;
107. incoraggia le parti di promuovere la cancellazione volontaria dal Partito e non Parte
le parti interessate, senza doppio conteggio delle quote emesse nel quadro del protocollo di Kyoto, tra cui
certificato riduzioni delle emissioni che sono validi per il secondo periodo di impegno;
108. esorta ospitanti e di acquisto parti di riferire in modo trasparente su livello internazionale
risultati di mitigazione trasferiti, compresi i risultati utilizzati per soddisfare gli impegni internazionali,
e unità di emissione rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto al fine di promuovere
integrità ambientale ed evitare il doppio conteggio;
109. riconosce il valore sociale, economico e ambientale della mitigazione volontario
azioni e le loro co-benefici per l’adattamento, la salute e lo sviluppo sostenibile;
110. Risolve per rafforzare, nel periodo 2016-2020, l’esame tecnico esistente
processo di mitigazione come definito nella decisione 1 / CP.19, paragrafo 5 (a), e la decisione 1 / CP.20,
punto 19, tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, anche attraverso:
(un)
Incoraggiare le parti, organi della Convenzione e le organizzazioni internazionali per
impegnarsi in questo processo, compreso, se del caso, in collaborazione con le competenti non Parte
le parti interessate, di condividere le loro esperienze e suggerimenti, anche da eventi regionali,
e di cooperare per agevolare l’attuazione di politiche, pratiche e azioni
identificato durante questo processo secondo sviluppo nazionale sostenibile
priorità;
(b)
Sforzandosi di migliorare, in consultazione con le parti, accesso e partecipazione
in questo processo attraverso lo sviluppo di paesi aderenti e gli esperti non Parte;
(c)
Richiesta del Comitato Esecutivo Tecnologia e Clima
Technology Centre e rete conformemente ai loro rispettivi mandati:

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(io)
A svolgere le riunioni di esperti tecnici e migliorare i loro sforzi
per facilitare e parti di sostegno scaling up l’attuazione delle politiche,
le pratiche e le azioni individuate nel corso di questo processo;
(ii)
Per fornire aggiornamenti regolari nelle riunioni degli esperti tecnici sul
progressi compiuti nel facilitare l’attuazione di politiche, pratiche e
azioni precedentemente identificate nel corso di questo processo;
(iii)
Per includere le informazioni sulle loro attività nell’ambito di questo processo nella loro
relazione annuale comune alla Conferenza delle Parti;
(d)
Incoraggiare le parti a fare un uso efficace del Technology Centre Clima
e Network per ottenere assistenza per lo sviluppo economico, ambientale e sociale
proposte di progetti vitali nei potenziali aree di alto mitigazione individuate in questo processo;
111. incoraggia le entità operative del meccanismo finanziario della Convenzione per
impegnarsi nelle riunioni di esperti tecnici e di informare i partecipanti per il loro contributo
facilitare i progressi compiuti nell’attuazione di politiche, pratiche e azioni individuate
durante il processo di esame tecnico;
112. Richieste alla segreteria di organizzare il processo di cui al paragrafo 110 sopra
e diffondere i suoi risultati, anche attraverso:
(un)
Organizzare, in consultazione con il Comitato Esecutivo Tecnologia e
organizzazioni di esperti competenti, regolari riunioni di esperti tecnici focalizzati su specifici
politiche, pratiche e azioni che rappresentano le migliori pratiche e con la possibilità di essere
scalabile e replicabile;
(b)
Aggiornamento, su base annua, a seguito delle riunioni di cui al paragrafo
112 (a) e in tempo per servire come input per la sintesi per politici cui
comma 112 (c), un documento tecnico sui benefici di mitigazione e co-benefici di
le politiche, le pratiche e le azioni per migliorare la mitigazione ambizione, nonché sulle possibilità di
sostenere la loro attuazione, informazioni sulle quali dovrebbe essere messo a disposizione in una dall’utente
amichevole formato on-line;
(c)
Preparazione, in consultazione con i campioni di cui al paragrafo 122
sotto, una sintesi per i politici, con informazioni su specifiche politiche, pratiche e
azioni che rappresentano le migliori pratiche e con il potenziale per essere scalabile e replicabile, e
sulle opzioni per sostenere la loro applicazione, nonché sulle relative iniziative di collaborazione,
e la pubblicazione della sintesi di almeno due mesi di anticipo di ogni sessione del
Conferenza delle parti come input per l’evento di alto livello di cui al paragrafo 121
qui di seguito;
113. decide che il processo di cui al paragrafo 110 sopra dovrebbe essere organizzata
congiuntamente dal dell’Organo Sussidiario di Attuazione e di Organo Sussidiario scientifica
e Tecnologica e dovrebbe avvenire su base continuativa fino al 2020;
114. decide anche a condurre nel 2017 una valutazione del processo di cui al
punto 110 sopra in modo da migliorare l’efficacia;
115. Risolve per migliorare la fornitura di urgente e adeguata finanza, tecnologia e
sviluppo delle capacità di sostegno da parte dei paesi sviluppati, al fine di migliorare il livello di
ambizione di azione pre-2020 dalle Parti, e in questo senso fortemente sollecita sviluppato paese
Parti di scalare il loro livello di sostegno finanziario, con una tabella di marcia concreta per raggiungere il
obiettivo di offrire congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 per la mitigazione e l’adattamento
mentre aumentando significativamente finanza adattamento rispetto ai livelli attuali e di fornire ulteriori
tecnologie appropriate e supporto di capacità;

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116. decide di condurre un dialogo facilitante in collaborazione con il ventiduesimo
sessione della Conferenza delle Parti per valutare i progressi nell’attuazione della decisione
1 / CP.19, commi 3 e 4, e precisare le opportunità per migliorare la fornitura di
risorse finanziarie, anche per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico e di capacità
la costruzione di supporto, al fine di individuare metodi per migliorare l’ambizione di mitigazione
gli sforzi di tutte le parti, inclusa l’identificazione di opportunità rilevanti per il potenziamento del
e la mobilitazione di sostegno e di ambienti favorevoli;
117. prende atto con apprezzamento dei risultati del Programma d’azione di Lima-Parigi, che
costruire il vertice sul clima convocata per il 23 settembre 2014 da parte del segretario generale del
le Nazioni Unite;
118. accoglie con favore gli sforzi delle parti interessate senza partito per scalare le loro azioni per il clima, e
incoraggia la registrazione di tali azioni nella zona Attore non statali per il clima
Piattaforma d’azione;
3
119. incoraggia le parti a collaborare strettamente con le parti interessate senza partito a catalizzare gli sforzi
per rafforzare la mitigazione e l’azione di adattamento;
120. incoraggia inoltre le parti interessate senza partito per aumentare il loro impegno nella
operazioni di cui al punto 110 sopra e punto 125 sotto;
121. concorda di convocare, ai sensi della decisione 1 / CP.20, punto 21, sulla base del
Lima-Paris Azione Agenda e in occasione di ogni sessione della Conferenza dei
Parti durante il periodo 2016-2020, un evento di alto livello che:
(un)
Rafforza ulteriormente alto livello impegno sull’attuazione della politica di
le opzioni e le azioni derivanti dai processi di cui al paragrafo 110 sopra e
paragrafo seguente, attingendo alla sintesi per i responsabili politici di cui al paragrafo
112 (c);
(b)
Prevede la possibilità per annunciare nuove o rafforzate volontario
sforzi, iniziative e coalizioni, compresa l’attuazione di politiche, pratiche e
azioni derivanti dai processi di cui al paragrafo 110 sopra e al paragrafo 125
qui di seguito e presentato nel sommario per i responsabili politici di cui al paragrafo 112 (c)
al di sopra;
(c)
Prende il punto sui progressi relativi e riconosce nuovi o rafforzato volontario
sforzi, iniziative e coalizioni;
(d)
Offre opportunità significative e regolari per l’alto livello di efficacia
impegno dei dignitari delle parti, le organizzazioni internazionali, di cooperazione internazionale
iniziative e le parti interessate senza partito;
122. decide che due campioni di alto livello sono nominati ad agire per conto del
Presidente della Conferenza delle Parti per facilitare attraverso rafforzamento di alto livello
impegno nel periodo 2016-2020 il buon esito degli sforzi esistenti e la
scale-up e l’introduzione di nuovi o rafforzati sforzi di volontariato, iniziative e
coalizioni, anche attraverso:
(un)
Lavorare con il segretario esecutivo e la corrente e in arrivo
Presidenti della Conferenza delle Parti per coordinare l’evento annuale di alto livello
di cui al precedente punto 121;
(b)
Impegnarsi con le parti interessate e le parti interessate senza partito, anche per
favorire le iniziative volontarie dell’Azione Agenda di Lima-Parigi;
3
<http://climateaction.unfccc.int/>.

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18
(c)
Fornire una guida alla segreteria sull’organizzazione di esperto tecnico
incontri di cui al paragrafo 112 (a) e il paragrafo 130 (a) qui di seguito;
123. decide inoltre che i campioni di alto livello di cui al paragrafo 122 sopra
normalmente dovrebbero servire per un mandato di due anni, con i loro termini sovrapposti per un anno intero
per garantire la continuità, tale che:
(un)
Il Presidente della Conferenza delle Parti della ventunesima sessione
dovrebbe nominare un campione, che dovrebbe servire per un anno dalla data della
appuntamento fino all’ultimo giorno della Conferenza delle parti nella sessione ventiduesimo;
(b)
Il Presidente della Conferenza delle Parti della ventiduesima sessione
dovrebbe nominare un campione che dovrebbe servire per due anni dalla data di
appuntamento fino all’ultimo giorno della Conferenza delle Parti nella sua ventitreesima sessione
(Novembre 2017);
(c)
In seguito, ogni successiva Presidente della Conferenza delle Parti dovrebbe
nominare un campione che dovrebbe servire per due anni e avere successo in precedenza
campione il cui mandato si è concluso nominato;
124. invita tutte le parti interessate e le organizzazioni competenti per fornire il supporto per la
lavoro dei campioni di cui al precedente punto 122;
125. decide di lanciare, nel periodo 2016  2020, un processo di esame tecnico su
adattamento;
126. decide anche che il processo di esame tecnico sull’adattamento di cui al
punto 125 sopra si adopererà per individuare le opportunità concrete per il rafforzamento
resilienza, ridurre le vulnerabilità e aumentare la comprensione e dell’attuazione della
azioni di adattamento;
127. Inoltre decide che il processo di esame tecnico di cui al paragrafo 125
sopra dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla dell’Organo Sussidiario di Attuazione e la
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, e condotto dal Adattamento
Comitato;
128. decide che il processo di cui al paragrafo 125 sopra sarà perseguita da:
(un)
Facilitare lo scambio di buone pratiche, esperienze e lezioni apprese;
(b)
Identificare azioni che potrebbero migliorare in modo significativo l’attuazione della
azioni di adattamento, comprese le azioni che potrebbero migliorare la diversificazione economica e hanno
mitigazione co-benefici;
(c)
Promuovere azioni di cooperazione in materia di adattamento;
(d)
Individuare le opportunità per rafforzare condizioni favorevoli e migliorare
la fornitura di sostegno per l’adattamento nel contesto di specifiche politiche, pratiche e
Azioni;
129. decide anche che il processo di esame tecnico sull’adattamento di cui al
punto 125 sopra terrà conto del processo, le modalità, le uscite, i risultati e
lezioni apprese dal processo di esame tecnico sulla mitigazione di cui al
punto 110 sopra;
130. Richieste alla segreteria di sostenere il processo di esame tecnico di cui al
punto 125 sopra da:
(un)
Organizzare regolari riunioni di esperti tecnico concentrandosi su politiche specifiche,
strategie e azioni;

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19
(b)
Preparazione annualmente, sulla base delle riunioni di cui al paragrafo
130 (a) e in tempo per servire come ingresso per la sintesi per politici cui
al punto 112 (c) di cui sopra, un documento tecnico sulle opportunità per migliorare l’azione di adattamento,
così come le opzioni per sostenere la loro attuazione, le informazioni su cui si fa
disponibile in un formato on-line di facile utilizzo;
131. decide che nel condurre il processo di cui al punto 125 sopra, la
Comitato per l’adeguamento si impegnerà con ed esplorare modi di prendere in considerazione, sinergizzare
con e sviluppare le disposizioni esistenti programmi di lavoro di adattamento connessi,
enti ed istituzioni nell’ambito della Convenzione al fine di assicurare la coerenza e la massima
valore;
132. decide anche di condurre, in collaborazione con la valutazione di cui al paragrafo
120 sopra, una valutazione del processo di cui al precedente punto 125, in modo da
migliorare la sua efficacia;
133. invita partiti e organizzazioni di osservatori a fornire informazioni sulle opportunità
di cui al punto 126 sopra entro il 3 febbraio 2016;
V.
ATTORI NON PARTI
134. accoglie con favore gli sforzi di tutte le parti interessate senza partito per affrontare e rispondere al clima
modificare, compresi quelli della società civile, il settore privato, le istituzioni finanziarie, le città e
altre autorità subnazionali;
135. invita la non Parte soggetti interessati di cui al paragrafo 134 sopra di scalare
i loro sforzi e le azioni di sostegno per ridurre le emissioni e / o per la costruzione di resilienza e diminuzione
vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dimostrare questi sforzi attraverso il
Non Stato-Zone Attore per la piattaforma azione per il clima
4
di cui al precedente paragrafo 118;
136. riconosce la necessità di rafforzare le conoscenze, le tecnologie, le pratiche e gli sforzi di
le comunità locali e delle popolazioni indigene legate ad affrontare e rispondere alle clima
cambiare, e stabilisce una piattaforma per lo scambio di esperienze e la condivisione delle migliori
pratiche in materia di mitigazione e adattamento in modo olistico e integrato;
137. riconosce anche il ruolo importante di fornire incentivi per la riduzione delle emissioni
attività, tra cui strumenti come le politiche nazionali e sul carbon pricing;
VI.
Problemi amministrativi e finanziari
138. prende atto delle implicazioni di bilancio stimato delle attività da intraprendere
dalla segreteria di cui al presente decisione e chiede che le azioni del segretariato
chiamato dalla presente decisione da intraprendere subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie;
139. sottolinea l’urgenza di mettere a disposizione risorse aggiuntive disponibili per il
attuazione delle azioni pertinenti, tra cui le azioni di cui alla presente decisione, e
l’attuazione del programma di lavoro di cui al precedente paragrafo 9;
140. sollecita le parti a versare contributi volontari per la tempestiva attuazione di questa
decisione.
4
<http://climateaction.unfccc.int/>.

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Annesso
PARIGI ACCORDO
Le Parti del presente accordo,
Essendo Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, di seguito denominato “il
Convenzione”,
Conformemente alla Piattaforma di Durban per un’azione rafforzata istituito con decisione 1 / CP.17 della conferenza del
Parti della Convenzione nella sua diciassettesima sessione,
Nel perseguire l’obiettivo della convenzione, e di essere guidati da suoi principi, compreso il principio di
responsabilità di equità e comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce del diverso
circostanze nazionali,
Riconoscendo la necessità di una risposta efficace e progressivo alla minaccia urgente del cambiamento climatico su
la base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili,
Riconoscendo anche le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli
che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come previsto dalla convenzione,
Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e le situazioni speciali dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda
il finanziamento e il trasferimento di tecnologia,
Riconoscendo che le parti possono essere influenzati non solo dal cambiamento climatico, ma anche dagli impatti delle misure
prese in risposta ad essa,
Sottolineando il rapporto intrinseco che i cambiamenti climatici azioni, reazioni e gli effetti hanno con equo
l’accesso allo sviluppo sostenibile e l’eradicazione della povertà,
Riconoscendo la priorità fondamentale della tutela della sicurezza alimentare e porre fine alla fame, e la particolare
vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli impatti negativi dei cambiamenti climatici,
Tenendo conto degli imperativi di una giusta transizione della forza lavoro e la creazione di lavoro dignitoso e
lavori di qualità in conformità con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale,
Riconoscendo che il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell’umanità, le parti dovrebbero, quando intraprendere azioni per
affrontare il cambiamento climatico, il rispetto, la promozione e prendere in considerazione i rispettivi obblighi in materia di diritti umani, il diritto alla
la salute, i diritti dei popoli indigeni, le comunità locali, migranti, bambini, persone con disabilità e
persone in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come la parità di genere, empowerment delle donne
e equità intergenerazionale,
Riconoscendo l’importanza della conservazione e valorizzazione, a seconda dei casi, dei pozzi e serbatoi del
gas ad effetto serra di cui alla Convenzione,
Rilevando l’importanza di garantire l’integrità di tutti gli ecosistemi, compresi gli oceani, e la tutela della
biodiversità, riconosciuta da alcune culture come la Madre Terra, e prendendo atto dell’importanza per alcuni del concetto di
“Giustizia climatica”, quando agire per affrontare il cambiamento climatico,
Affermando l’importanza dell’istruzione, della formazione, sensibilizzazione del pubblico, la partecipazione del pubblico, l’accesso del pubblico ai
informazioni e la cooperazione a tutti i livelli sulle materie affrontate nel presente accordo,
Riconoscendo l’importanza degli impegni di tutti i livelli di governo e dei soggetti diversi, in conformità
con rispettive legislazioni nazionali delle parti, nell’affrontare il cambiamento climatico,
Riconoscendo inoltre che stili di vita sostenibili e modelli sostenibili di consumo e di produzione, con
Paesi Parte in testa quelli industrializzati, giocano un ruolo importante nell’affrontare i cambiamenti climatici,
Hanno convenuto quanto segue:

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21
Articolo 1
Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 della Convenzione. In
Inoltre:
1.
“Convenzione”, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9
Maggio 1992.
2.
“Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
3.
“Parte” s’intende una parte del presente accordo.
Articolo 2
1.
Il presente accordo, a migliorare l’attuazione della Convenzione, tra cui il suo obiettivo, punta a rafforzare
la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e gli sforzi per
sradicare la povertà, anche attraverso:
(un)
Tenendo l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 ° C rispetto ai livelli preindustriali e
a proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura di 1,5 ° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che
questo ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico;
(b)
Aumentando la capacità di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza del clima e
sviluppo a basse emissioni di gas serra, in un modo che non metta a repentaglio la produzione alimentare;
(c)
Fare finanza flussi coerente con un percorso verso basse emissioni di gas serra e del clima
sviluppo resiliente.
2.
Questo accordo sarà attuato in modo da riflettere l’equità e il principio di comuni ma differenziate
responsabilità e rispettive capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali.
Articolo
3
Come contributo determinate a livello nazionale per la risposta globale al cambiamento climatico, tutte le parti devono intraprendere e
comunicare gli sforzi ambiziosi ai sensi degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 con il fine di giungere alla
Ai fini del presente accordo, di cui all’articolo 2. Gli sforzi di tutte le parti costituiranno una progressione nel corso del tempo,
pur riconoscendo la necessità di sostenere in via di sviluppo Paesi Parte per l’effettiva attuazione del presente
Accordo.
Articolo 4
1.
Al fine di raggiungere l’obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all’articolo 2, le parti mirano a raggiungere un picco globale
emissioni di gas serra nel più breve tempo possibile, riconoscendo che peaking ci vorrà più tempo per lo sviluppo rurale
Parti e di intraprendere rapide riduzioni successivamente secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da realizzare un
equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di gas serra nel secondo
la metà di questo secolo, sulla base del patrimonio netto, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e gli sforzi per sradicare
la povertà.
2.
Ciascuna Parte preparare, comunicare e mantenere successivi contributi determinati a livello nazionale che
intende realizzare. Parti perseguono misure di mitigazione nazionali con lo scopo di raggiungere gli obiettivi della
tali contributi.
3.
Successivi il contributo determinato a livello nazionale di ciascuna Parte rappresenterà una progressione al di là del Partito poi
attuale contributo determinato a livello nazionale e riflettono la sua massima ambizione possibile, che riflette il suo comune, ma
responsabilità differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali.
4.
I paesi parte sviluppati continuano prendere l’iniziativa da intraprendere a livello di economia di emissioni assoluto
obiettivi di riduzione. In via di sviluppo i Paesi Parte dovrebbero continuare migliorare le loro sforzi di mitigazione, e sono
incoraggiato a muoversi nel tempo verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni o limitazione a livello di economia alla luce del
diverse circostanze nazionali.
5.
Il sostegno è fornito in via di sviluppo Paesi Parte per l’attuazione del presente articolo, in conformità
agli articoli 9, 10 e 11, riconoscendo che un maggiore sostegno per lo sviluppo di parti che sono paesi consentirà di
maggiore ambizione nelle loro azioni.

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22
6.
I paesi meno sviluppati e le piccole isole in via di sviluppo piani di Stati membri possono predisporre e comunicare le strategie,
e le azioni di sviluppo a bassa emissione di gas a effetto serra che riflette le loro circostanze particolari.
7.
Mitigation co-benefici derivanti dalle azioni di adattamento delle parti e / o piani di diversificazione economica può
contribuire ai risultati di mitigazione sensi del presente articolo.
8.
Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie
per chiarezza, la trasparenza e la comprensione in conformità con la decisione 1 / CP.21 e delle decisioni pertinenti di
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi.
9.
Ciascuna parte comunica un contributo determinato a livello nazionale, ogni cinque anni, in conformità con la decisione
1 / CP.21 e delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi ed essere informato dai risultati del Stocktake globale di cui all’articolo 14.
10.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi esamina
tempo comuni telai per i contributi determinati a livello nazionale durante la prima sessione.
11.
Una parte può sempre adeguare il suo attuale contributo definiti a livello nazionale, al fine di migliorare il suo livello
di ambizione, in conformità con la guida adottata dalla Conferenza delle Parti, nella sua riunione del
Parti dell’accordo di Parigi.
12.
A livello nazionale i contributi determinati comunicate dalle Parti devono essere registrati in un registro pubblico gestito
dalla segreteria.
13.
Parti conto per i loro contributi stabilita a livello nazionale. Per la contabilizzazione delle emissioni antropiche
e traslochi corrispondenti ai loro contributi determinati a livello nazionale, parti promuovono ambientale
integrità, trasparenza, accuratezza, completezza, comparabilità e la coerenza, e evitare il determinarsi di
doppio conteggio, in conformità con la guida adottata dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
le parti dell’accordo di Parigi.
14.
Nel contesto del loro contributo stabilita a livello nazionale, quando il riconoscimento e l’attuazione di mitigazione
le azioni con riguardo alle emissioni di origine antropica e gli assorbimenti, le parti devono tener conto, ove opportuno,
metodi e orientamenti previsti dalla convenzione esistente, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente
Articolo.
15.
Parti prendono in considerazione nell’attuazione del presente accordo, le preoccupazioni delle parti con
economie più colpiti dagli effetti delle misure di risposta, in particolare in via di sviluppo i Paesi Parte.
16.
Parti, comprese le organizzazioni di integrazione economica regionale ei loro Stati membri, che hanno raggiunto un
accordo per agire congiuntamente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo comunica al Segretariato il contenuto di tale
accordo, compreso il livello di emissioni assegnate a ciascuna parte entro il periodo di tempo in questione, quando
comunicare il loro contributo stabilita a livello nazionale. A sua volta, il Segretariato informa le parti e
firmatari della Convenzione dei termini di tale accordo.
17.
Ciascuna parte di tale accordo è responsabile per il suo livello di emissioni come stabilito nell’accordo di cui al
al punto 16 di cui sopra conformemente ai paragrafi 13 e 14 del presente articolo e degli articoli 13 e 15.
18.
Se le Parti, agendo congiuntamente farlo nel quadro di, e insieme a una integrazione economica regionale
organizzazione che è di per sé una parte del presente accordo, ogni Stato membro di cui l’integrazione economica regionale
organizzazione individualmente, e insieme con l’organizzazione regionale di integrazione economica, è responsabile
per il suo livello di emissione di cui all’accordo comunicate a norma del paragrafo 16 del presente articolo, in conformità
con i paragrafi 13 e 14 del presente articolo e degli articoli 13 e 15.
19.
Tutte le parti devono sforzarsi di elaborare e comunicare lo sviluppo delle emissioni di gas a effetto serra a basso-lungo termine
strategie, memore dell’articolo 2, tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e
rispettive capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali.
Articolo 5
1.
Le parti devono adottare misure per conservare e valorizzare, a seconda dei casi, pozzi e dei serbatoi di gas serra come
di cui all’articolo 4, comma 1 (d), della Convenzione, comprese le foreste.
2.
Parti contraenti sono invitate ad agire per implementare e supportare, anche attraverso i risultati basati su pagamenti, il
quadro esistente di cui ai relativi orientamenti e le decisioni già concordate nell’ambito della Convenzione per: Politica
approcci e incentivi positivi per le attività relative alla riduzione delle emissioni da deforestazione e delle foreste
degrado, e il ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e valorizzazione del carbonio delle foreste

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23
le scorte nei paesi in via di sviluppo; e approcci politici alternativi, come la mitigazione e l’adattamento in comune
approcci per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, pur riaffermando l’importanza di
incentivare, se del caso, i benefici non di carbonio associate a tali approcci.
Articolo 6
1.
Parti riconoscono che alcuni partiti scelgono di perseguire una cooperazione volontaria alla realizzazione del loro
determinato a livello nazionale i contributi per consentire una maggiore ambizione nelle loro azioni di mitigazione e adattamento e per
promuovere lo sviluppo sostenibile e l’integrità ambientale.
2.
Parti, dove impegnarsi su base volontaria in un approccio cooperativo che implicano l’uso di
risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale verso stabilita a livello nazionale i contributi, la promozione sostenibile
lo sviluppo e garantire l’integrità ambientale e la trasparenza, compresa nella governance, e si applica
contabilità robusto per garantire, tra l’altro, ad evitare la doppia contabilizzazione, in linea con orientamenti adottati dal
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi.
3.
L’utilizzo dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere contributi determinati a livello nazionale sotto
questo accordo è volontaria e autorizzati dalle Parti partecipanti.
4.
Un meccanismo di contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile è
istituito sotto l’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
le parti dell’accordo di Parigi per l’utilizzo da parti su base volontaria. Esso è supervisionato da un organismo
designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e
mira:
(un)
Per promuovere la mitigazione delle emissioni di gas serra, promuovendo lo sviluppo sostenibile;
(b)
Per incentivare e facilitare la partecipazione nella mitigazione delle emissioni di gas serra e pubblico
enti privati ​​autorizzati da una parte;
(c)
Per contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nel partito di accoglienza, che potranno beneficiare di mitigazione
attività con conseguente riduzione delle emissioni che possono essere utilizzate anche da un’altra parte per adempiere la sua nazionale
determinato contributo; e
(d)
Per offrire una mitigazione complessiva delle emissioni globali.
5.
Le riduzioni di emissioni derivanti dal meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo non devono essere utilizzate per
dimostrare conseguimento del contributo determinato a livello nazionale il padrone del partito, se utilizzata da un’altra parte a
dimostrare il conseguimento del suo contributo a livello nazionale.
6.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi membri assicurano che
quota dei proventi di attività nel quadro del meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene utilizzato per
coprire le spese amministrative, nonché per aiutare sviluppo Paesi Parte che sono particolarmente vulnerabili a
gli effetti negativi dei cambiamenti climatici per soddisfare i costi di adattamento.
7.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi adotta le norme,
le modalità e le procedure per il meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo nella sua prima sessione.
8.
Parti riconoscono l’importanza della non-mercato integrato, olistico ed equilibrato approcci di essere a disposizione di
Parti per assistere nella realizzazione dei loro contributi determinati a livello nazionale, nel contesto dello sviluppo sostenibile
lo sviluppo e l’eliminazione della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche attraverso, tra l’altro,
mitigazione, l’adattamento, la finanza, il trasferimento tecnologico e la creazione di capacità, a seconda dei casi. Questi approcci devono
lo scopo di:
(un)
Promuovere mitigazione e adattamento ambizione;
(b)
Aumentare la partecipazione pubblica e privata per l’attuazione di determinate a livello nazionale contributi;
e
(c)
Abilitare le opportunità di coordinamento tra gli strumenti e accordi istituzionali rilevanti.
9.
Un quadro per la non-mercato approcci allo sviluppo sostenibile È istituito per promuovere la non-
approcci di mercato di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

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Articolo 7
1.
Parti istituiscono l’obiettivo globale in materia di adattamento del rafforzamento della capacità di adattamento, rafforzamento della resilienza
e ridurre la vulnerabilità al cambiamento climatico, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e
garantire un’adeguata risposta di adattamento nel contesto dell’obiettivo di temperatura di cui all’articolo 2.
2.
Parti riconoscono che l’adattamento è una sfida globale per tutte le leggi locali, subnazionale, nazionale, regionale e
dimensioni internazionali, e che è un componente chiave di e rende un contributo a lungo termine globale
risposta al cambiamento climatico per proteggere le persone, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto della urgente e
bisogni immediati di quelle in via di sviluppo parti che sono paesi che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi della
cambiamento climatico.
3.
Gli sforzi di adattamento di sviluppare parti che sono paesi sono riconosciute, nel rispetto delle modalità per essere
adottata dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi in occasione della prima
sessione.
4.
Parti riconoscono che l’attuale necessità di adattamento è significativo e che maggiori livelli di mitigazione possibile
ridurre la necessità di ulteriori sforzi di adattamento, e che maggiori esigenze di adattamento può comportare una maggiore adattamento
Costi.
5.
Parti si danno atto che l’azione di adattamento dovrebbe seguire un paese-driven, genere-sensibile, partecipativa e
completamente approccio trasparente, tenendo in considerazione i gruppi vulnerabili, le comunità e gli ecosistemi, e
dovrebbe essere basata su e guidato dai migliori conoscenze scientifiche disponibili e, se del caso, le conoscenze tradizionali,
la conoscenza dei popoli indigeni e dei sistemi di conoscenze locali, al fine di integrare l’adattamento in
pertinenti politiche e azioni socioeconomici e ambientali, se del caso.
6.
Parti riconoscono l’importanza del sostegno e della cooperazione internazionale sugli sforzi di adattamento e la
importanza di tener conto delle esigenze di sviluppo parti che sono paesi, in particolare quelli che sono particolarmente
vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
7.
Le parti devono rafforzare la loro cooperazione in materia di rafforzare l’azione in materia di adattamento, tenendo conto di Cancun
Adaptation Framework, anche per quanto riguarda:
(un)
La condivisione di informazioni, di buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, tra cui, se del caso, in quanto questi
riguardare scienza, la pianificazione, le politiche e l’attuazione in relazione all’adattamento azioni;
(b)
Rafforzare accordi istituzionali, comprese quelle nel quadro della convenzione che servono questo
Accordo, per supportare la sintesi di informazioni e conoscenze pertinenti, e la fornitura di
supporto tecnico e una guida per le parti;
(c)
Rafforzare le conoscenze scientifiche sul clima, compresa la ricerca, l’osservazione sistematica del clima
sistemi di sistema e di allarme rapido, in modo che informa i servizi climatici e supporta decisionale
facendo;
(d)
Aiutare in via di sviluppo Paesi Parte nell’individuare le pratiche di adattamento efficace, alle esigenze di adattamento,
le priorità, il sostegno fornito e ricevuto per interventi di adattamento e gli sforzi, e le sfide e le lacune, in un
coerentemente con incoraggiare la buona pratica;
(e)
Migliorare l’efficacia e la durata delle azioni di adattamento.
8.
Organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite e le agenzie sono incoraggiati a sostenere gli sforzi delle parti
attuare le azioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 5
del presente articolo.
9.
Ciascuna Parte, se del caso, impegnarsi in processi di pianificazione e di adattamento l’attuazione delle azioni,
compresi lo sviluppo o il potenziamento di programmi, politiche e / o contributi, che possono includere:
(un)
L’attuazione di azioni di adattamento, le imprese e / o di sforzo;
(b)
Il processo per definire e attuare piani nazionali di adattamento;
(c)
La valutazione degli impatti del cambiamento climatico e la vulnerabilità, al fine di formulare a livello nazionale
azioni prioritarie stabilite, tenendo conto delle persone vulnerabili, i luoghi e gli ecosistemi;
(d)
Monitoraggio e valutazione e di apprendimento da adattamento piani, politiche, programmi e azioni; e
(e)
Costruire la resilienza dei sistemi socioeconomici ed ecologici, anche attraverso economica
la diversificazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Pagina 25
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25
10.
Ogni parte deve, se del caso, a presentare ed aggiornare periodicamente una comunicazione adattamento, che può
includere le sue priorità, delle esigenze di implementazione e supporto, piani e azioni, senza creare alcun ulteriore
onere per lo sviluppo di parti che sono paesi.
11.
La comunicazione adattamento di cui al paragrafo 10 del presente articolo deve essere, se del caso, presentate e
aggiornato periodicamente, come componente di o in combinazione con altre comunicazioni o documenti, compreso un
piano di adeguamento nazionale, un contributo determinato a livello nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e / o
comunicazione nazionale.
12.
Le comunicazioni di adeguamento di cui al paragrafo 10 del presente articolo sono registrati in un registro pubblico
gestito dalla segreteria.
13.
Sostegno internazionale continuo e rafforzata è previsto per sviluppo Paesi Parte per la
applicazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11 del presente articolo, in conformità con le disposizioni degli articoli 9, 10
e 11.
14.
Il Stocktake globale di cui all’articolo 14 deve, tra l’altro:
(un)
Riconoscere gli sforzi di adattamento di sviluppare parti che sono paesi;
(b)
Migliorare l’attuazione di azioni di adattamento tenendo conto della comunicazione adattamento
di cui al punto 10 del presente articolo;
(c)
Verificare l’adeguatezza e l’efficacia di adattamento e di supporto fornito per l’adattamento; e
(d)
Rivedere i progressi complessivi compiuti nel raggiungere l’obiettivo globale in materia di adattamento di cui al paragrafo 1 del
Questo articolo.
Articolo 8
1.
Parti riconoscono l’importanza di evitare, ridurre al minimo e affrontare la perdita e danni associati con il
effetti negativi dei cambiamenti climatici, tra cui gli eventi meteorologici estremi e gli eventi esordio lento, e il ruolo di
lo sviluppo sostenibile nel ridurre il rischio di perdite e danni.
2.
Il meccanismo internazionale di Varsavia per danni associati con impatti del cambiamento climatico deve essere
soggetto all’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
Accordo di Parigi e può essere migliorato e rafforzato, come stabilito dalla Conferenza delle Parti agente
come la riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
3.
Le parti dovrebbero migliorare la comprensione, l’azione e il sostegno, anche attraverso il Warsaw International
Meccanismo, a seconda dei casi, su base cooperativa e facilitante in caso di decesso e danni associati
con gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
4.
Di conseguenza, le aree di cooperazione e di facilitazione per migliorare la comprensione, l’azione e il sostegno possono comprendere:
(un)
Sistemi di allarme rapido;
(b)
Preparazione alle emergenze;
(c)
Eventi lenta insorgenza;
(d)
Gli eventi che possono coinvolgere la perdita e danni irreversibili e permanenti;
(e)
Valutazione completa dei rischi e di gestione;
(f)
Servizi di assicurazione del rischio, di condivisione del rischio climatico e altre soluzioni assicurative;
(g)
Perdite non economici;
(h)
Resilienza di comunità, mezzi di sostentamento e gli ecosistemi.
5.
Il meccanismo Warsaw International collabora con organismi esistenti e gruppi di esperti sotto la
Accordo, così come le organizzazioni competenti ed esperti organismi esterni dell’accordo.
Articolo 9
1.
Parti paesi sviluppati devono fornire risorse finanziarie per aiutare lo sviluppo di parti che sono paesi rispetto al
mitigazione e all’adattamento in continuità degli obblighi assunti ai sensi della Convenzione.
2.
Altre parti sono invitate a fornire o continuare a fornire tale sostegno volontariamente.
3.
Come parte di uno sforzo globale, i paesi sviluppati dovrebbero continuare a prendere l’iniziativa di mobilitazione clima
finanziare da una grande varietà di fonti, strumenti e canali, sottolineando il ruolo significativo dei fondi pubblici,

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attraverso una serie di azioni, tra cui il sostegno strategie nazionali-driven, e tenendo conto delle esigenze
e le priorità di sviluppo di parti che sono paesi. Tale mobilitazione di finanziamenti per il clima dovrebbe rappresentare una progressione
al di là di sforzi precedenti.
4.
La fornitura di risorse finanziarie in scala-up dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e
mitigazione, strategie nazionali-driven, tenendo conto, e le priorità e le esigenze dei paesi in via di sviluppo
Parti, in particolare quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e hanno
notevoli vincoli di capacità, come i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo piccola isola Uniti,
considerando la necessità di risorse pubbliche e basati sulle sovvenzioni per l’adattamento.
5.
I paesi parte sviluppati comunicano ogni due anni le informazioni quantitative e qualitative indicativa
relativi a paragrafi 1 e 3 del presente articolo, a seconda dei casi, tra cui, se disponibili, i livelli previsti di pubblico
le risorse finanziarie che devono essere fornite per via di sviluppo parti che sono paesi. Altri soggetti che prestano risorse
incoraggiati a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.
6.
Il Stocktake globale di cui all’articolo 14, tiene conto delle informazioni pertinenti fornite dal
sviluppato parti che sono paesi e / o organi dell’accordo sugli sforzi relativi al finanziamento per il clima.
7.
I paesi parte sviluppati devono fornire informazioni trasparenti e coerenti, sul sostegno allo sviluppo
I paesi parte forniti e mobilitati attraverso interventi pubblici ogni due anni, secondo la
modalità, procedure e linee guida da adottare da parte della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
le parti dell’accordo di Parigi, nella sua prima sessione, come previsto dall’articolo 13, comma 13. Altre parti sono
incoraggiati a farlo.
8.
Il meccanismo finanziario della Convenzione, compresi i suoi soggetti operativi, sostituisce il finanziario
meccanismo di questo accordo.
9.
Le istituzioni che servono questo accordo, compresi gli enti di funzionamento del meccanismo finanziario della
Convenzione, si adopera per assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate
e il supporto per lo sviluppo di una maggiore prontezza parti che sono paesi, in particolare per i paesi meno sviluppati
e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nel contesto delle loro strategie nazionali di clima e progetti.
Articolo 10
1.
Parti condividono una visione a lungo termine per l’importanza del pieno realizzare lo sviluppo e il trasferimento tecnologico in
Per migliorare la resilienza al cambiamento climatico e per ridurre le emissioni di gas serra.
2.
Parti, sottolineando l’importanza della tecnologia per la realizzazione di azioni di mitigazione e di adattamento sotto
il presente accordo e riconoscendo gli sforzi di implementazione della tecnologia e divulgazione esistenti, rafforzerà
azioni di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento di tecnologie.
3.
Il meccanismo tecnologico istituito ai sensi della convenzione è utilizzato questo accordo.
4.
Un quadro tecnologia è istituito per fornire una guida generale per il lavoro della Tecnologia
Meccanismo a promuovere e facilitare una maggiore azione per uno sviluppo e trasferimento di tecnologie, al fine di
sostenere l’attuazione di questo accordo, alla ricerca della visione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del
Questo articolo.
5.
Accelerare, favorendo e consentendo l’innovazione è fondamentale per un efficace, risposta globale a lungo termine per
il cambiamento climatico e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo deve essere, come
del caso, finanziare, tra cui il meccanismo tecnologico e, con mezzi finanziari, dal Financial
Meccanismo della Convenzione, per approcci collaborativi alla ricerca e allo sviluppo, e agevolando l’accesso
alla tecnologia, in particolare per le fasi iniziali del ciclo tecnologico, allo sviluppo di parti che sono paesi.
6.
Supporto, compreso il sostegno finanziario, deve essere fornita in via di sviluppo Paesi Parte per l’attuazione del
presente articolo, anche per rafforzare l’azione di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento di tecnologie a diverso
le fasi del ciclo tecnologico, al fine di raggiungere un equilibrio tra il sostegno per la mitigazione e l’adattamento.
Il Stocktake globale di cui all’articolo 14, tiene conto delle informazioni disponibili sugli sforzi legati alla
sostegno allo sviluppo e trasferimento di tecnologie per lo sviluppo di parti che sono paesi.
Articolo 11
1.
Rafforzamento delle capacità nell’ambito del presente accordo dovrebbe rafforzare la capacità e la capacità di sviluppare parti che sono paesi,
in particolare i paesi con la minore capacità, come i paesi meno sviluppati, e quelli che sono
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a prendere

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efficace azione dei cambiamenti climatici, tra cui, tra l’altro, di attuare azioni di adattamento e mitigazione, e dovrebbe
facilitare lo sviluppo tecnologico, la diffusione e la distribuzione, l’accesso ai finanziamenti per il clima, gli aspetti rilevanti della
istruzione, formazione e sensibilizzazione del pubblico, e la comunicazione trasparente, tempestiva e accurata di
informazioni.
2.
Rafforzamento delle capacità dovrebbe essere paese, basato su e rispondente alle esigenze nazionali, e favorire paese
la proprietà delle parti, in particolare, per lo sviluppo di parti che sono paesi, anche a livello nazionale, subnazionale e
livello locale. Rafforzamento delle capacità dovrebbe essere guidata da lezioni apprese, compresi quelli di capacity-building
attività ai sensi della Convenzione, e dovrebbe essere un efficace, processo iterativo che è partecipativo, trasversale
e di genere-reattiva.
3.
Tutte le parti devono collaborare per migliorare la capacità di sviluppare parti che sono paesi per attuare il presente accordo.
Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero aumentare il sostegno alle azioni di capacity building per lo sviluppo di parti che sono paesi.
4.
Tutte le Parti rafforzare le capacità di sviluppo Paesi Parte di attuazione dell’accordo, anche attraverso
approcci regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano regolarmente su tali azioni o misure su
capacity-building. In via di sviluppo i Paesi Parte dovrebbero comunicare periodicamente i progressi compiuti nell’attuazione
sviluppo delle capacità piani, politiche, azioni o le misure di attuazione del presente accordo.
5.
Attività di capacity building sono rafforzati attraverso adeguati accordi istituzionali per sostenere la
attuazione del presente accordo, comprese le disposizioni istituzionali appropriate istituiti nell’ambito del
Convenzione che servono questo accordo. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti della
Accordo di Parigi è, nella sua prima sessione, esamina e adotta una decisione relativa alle modalità istituzionali iniziali
per il rafforzamento delle capacità.
Articolo 12
Parti collaborano nel prendere misure, a seconda dei casi, per aumentare i cambiamenti climatici istruzione, la formazione, pubblica
sensibilizzazione, la partecipazione del pubblico e l’accesso del pubblico alle informazioni, riconoscendo l’importanza di questi passi con
rispetto a rafforzare le azioni previste dal presente accordo.
Articolo 13
1.
Al fine di costruire la fiducia reciproca e di promuovere l’attuazione efficace, una maggiore trasparenza
quadro d’azione e di sostegno, con built-in di flessibilità che tenga conto delle diverse capacità delle parti
e si basa sull’esperienza collettiva È istituito.
2.
Il quadro per la trasparenza deve fornire flessibilità nell’attuazione delle disposizioni del presente articolo a
quelle parti che sono paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno, alla luce delle loro capacità. Le modalità, le procedure e
orientamenti di cui al paragrafo 13 del presente articolo devono riflettere tale flessibilità.
3.
Il quadro per la trasparenza si fonda sulle e migliorare le modalità di trasparenza previsti dalla Convenzione,
riconoscendo le circostanze particolari dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ed essere
implementato in modo non intrusivo modo facilitante,, non punitiva, rispettoso della sovranità nazionale, e di evitare
ponendo eccessivo onere sui partiti.
4.
Il regime di trasparenza ai sensi della Convenzione, incluse le comunicazioni nazionali, relazioni biennali e
relazioni di aggiornamento biennale la valutazione internazionale e la revisione e la consultazione e l’analisi internazionale è
fanno parte dell’esperienza attinto per lo sviluppo delle modalità, procedure e linee guida sotto
comma 13 del presente articolo.
5.
Lo scopo del quadro per la trasparenza di azione è di fornire una chiara comprensione dei cambiamenti climatici
azione alla luce dell’obiettivo della Convenzione enunciato nell’articolo 2, compresi la chiarezza e il monitoraggio di
progressi verso dei singoli contributi determinati a livello nazionale di cui all’articolo 4, e le parti »parti hanno raggiunto
azioni di adattamento di cui all’articolo 7, tra le buone pratiche, le priorità, le carenze, per informare il globale
Stocktake ai sensi dell’articolo 14.
6.
Lo scopo del quadro per la trasparenza di sostegno è quello di fornire chiarezza su supporto fornito e ricevuto
dalle pertinenti singole parti nel contesto delle azioni di cambiamenti climatici di cui agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11, e, in
Nei limiti del possibile, per fornire una visione completa di supporto finanziario complessivo fornito, per informare il globale
Stocktake ai sensi dell’articolo 14.
7.
Ciascuna parte fornisce periodicamente le seguenti informazioni:

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(un)
Un rapporto sull’inventario nazionale delle emissioni antropiche dalle fonti e dai pozzi di serra
gas, preparati utilizzando metodologie di buone pratiche accettate dal Panel on Climate
Modificare e concordato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo;
(b)
Le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione e raggiungere il suo stabilito a livello nazionale
contributo di cui all’articolo 4.
8.
Ogni parte dovrebbe anche fornire informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai sensi dell’articolo 7, come
adeguata.
9.
Parti paesi industrializzati membri, e le altre Parti che forniscono il supporto dovrebbe, fornire informazioni sulla finanziaria,
il trasferimento tecnologico e supporto sviluppo delle capacità fornite in via di sviluppo Parti paese di cui all’articolo 9, 10 e
11.
10.
In via di sviluppo i Paesi Parte dovrebbero fornire informazioni sulla finanziaria, trasferimento tecnologico e la creazione di capacità
supporto necessario e ricevute ai sensi articoli 9, 10 e 11.
11.
Le informazioni inviate da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo deve sottoporsi un esperto tecnico
revisione, in conformità con la decisione 1 / CP.21. Per quelle parti che sono paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno, alla luce di
le loro capacità, il processo di revisione comprendono assistenza per identificare le esigenze di rafforzamento delle capacità. Inoltre,
ciascuna Parte partecipare ad un facilitante, considerazione multilaterale dei progressi rispetto agli sforzi sotto
Articolo 9, e la sua rispettiva attuazione e il raggiungimento del suo contributo determinato a livello nazionale.
12.
La revisione esperto tecnico a norma del presente paragrafo è composto da una considerazione del sostegno del Partito fornito,
se del caso, e la sua attuazione e il raggiungimento del suo contributo determinato a livello nazionale. Il riesame verte
identificare le aree di miglioramento anche per il partito, e comprendono una revisione della coerenza delle informazioni con
le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente articolo, tenendo conto della
flessibilità accordata al partito di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il riesame prestare particolare attenzione alla
rispettive capacità nazionali e le circostanze di sviluppo di parti che sono paesi.
13.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a sua prima
sessione, facendo tesoro dell’esperienza di uno dei regimi relativi alla trasparenza ai sensi della Convenzione, e
elaborando le disposizioni del presente articolo, adottare MODALITÀ, procedure e linee guida, come
del caso, per la trasparenza delle azioni e di sostegno.
14.
Il sostegno è fornito in via di sviluppo per l’attuazione del presente articolo.
15.
Il sostegno è fornito anche per la costruzione di capacità di trasparenza connesse di sviluppo parti che sono paesi in
base continua.
Articolo 14
1.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi prende periodicamente
il punto sulla attuazione del presente accordo per valutare i progressi verso il raggiungimento collettivo allo scopo di
questo accordo ei suoi obiettivi a lungo termine (di seguito il “Stocktake globale”). Deve farlo in un approccio globale
e il modo facilitante, considerando la mitigazione, l’adattamento e le modalità di implementazione e supporto, e in
la luce di equità e migliori conoscenze scientifiche disponibili.
2.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi si impegna la sua
prima Stocktake globale nel 2023 e successivamente ogni cinque anni, se non diversamente deciso dalla Conferenza dei
Parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
3.
L’esito della Stocktake globale informa Parti aggiornare e sviluppare, in un determinato livello nazionale
maniera, le loro azioni e il sostegno in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo, così come in
rafforzamento della cooperazione internazionale per azione per il clima.
Articolo 15
1.
Un meccanismo per facilitare l’attuazione di e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente accordo è
istituito.
2.
Il meccanismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è composto da un comitato che dovrà essere esperti basata su
e facilitante in natura e funzione in un modo che è trasparente, non contraddittorio e non punitivo. Il
comitato presterà particolare attenzione alle rispettive capacità nazionali e le circostanze delle parti.

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3.
Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla Conferenza delle Parti
che funge da riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi nella sua prima sessione e riferisce annualmente al
Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi.
Articolo 16
1.
La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti
questo accordo.
2.
Parti della Convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualità di osservatori, ai lavori
di qualsiasi sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente accordo. Quando il
Conferenza delle Parti agisce come riunione delle parti del presente accordo, le decisioni quadro del presente accordo
è adottata solo da coloro che sono parti del presente accordo.
3.
Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente accordo, qualsiasi membro del
Ufficio di presidenza della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non è parte di
questo accordo, è sostituito da un nuovo membro eletto dai e tra le Parti del presente
Accordo.
4.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi vigila
revisione periodica dell’attuazione del presente accordo e, entro i limiti del suo mandato, le decisioni necessarie
per promuovere la sua effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni ad esso attribuite dal presente accordo e:
(un)
Istituire gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del presente accordo; e
(b)
Esercita le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente accordo.
5.
Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della
Convenzione si applica mutatis mutandis al presente accordo, salvo se diversamente deciso dal
all’unanimità dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi.
6.
La prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi
è convocata dal segretariato in collaborazione con la prima sessione della Conferenza delle Parti che è
in programma dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle parti dell’accordo di Parigi si svolgono in concomitanza con ordinaria
sessioni della Conferenza delle Parti, se non diversamente deciso dalla Conferenza delle Parti agente come
la riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
7.
Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti di Parigi
Accordo deve essere tenuto a qualsiasi altro momento lo riterrà necessario per la Conferenza delle Parti
che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi o su richiesta scritta di una Parte, a condizione che,
entro sei mesi dalla richiesta è stata comunicata alle parti dal segretariato, è sostenuta da almeno
un terzo delle Parti.
8.
Le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come pure qualsiasi
Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non aderiscono alla convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi in qualità di osservatori. Qualsiasi organismo o
agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie
oggetto del presente accordo e che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato in una sessione di
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi in qualità di osservatore, può essere
così ammesso salvo che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione di osservatori
sono soggetti alle norme di procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Articolo 17
1.
Il Segretariato, istituito dall’articolo 8 della Convenzione funge da Segretariato del presente accordo.
2.
L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione sulle funzioni del segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, della
Convenzione, le modalità previste per il funzionamento della segreteria, si applica mutatis mutandis al presente
Accordo. Il segretariato, inoltre, esercita le funzioni assegnategli ai sensi del presente Accordo e
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi.

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Articolo 18
1.
L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l’Organo Sussidiario di Attuazione
istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, come l’Organismo sussidiario di consulenza scientifica
e Tecnologica e di Organo Sussidiario di attuazione del presente accordo. Le disposizioni del
Convenzione relativa al funzionamento di questi due organismi si applica mutatis mutandis al presente accordo.
Sessioni delle riunioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e la Controllata
Corpo di Attuazione del presente accordo si svolgerà in concomitanza con le riunioni, rispettivamente, il
Sussidiario di consulenza scientifica e Tecnologica e l’Organo Sussidiario di Attuazione del
Convenzione.
2.
Parti della Convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualità di osservatori, ai lavori
di ogni sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente
Accordo, le decisioni ai sensi del presente accordo è adottata solo da coloro che sono parti del presente accordo.
3.
Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni con
quanto riguarda le questioni relative al presente Accordo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenta
una parte della convenzione che, in quel tempo, non una parte del presente accordo, è sostituita da un ulteriore
membro ad essere eletto da e tra le parti del presente accordo.
Articolo 19
1.
Organi sussidiari o altri accordi istituzionali stabiliti dal o ai sensi della convenzione, diversi da quelli
di cui al presente accordo, deve servire presente accordo su una decisione della Conferenza delle Parti
che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi. La Conferenza delle Parti che serve come il
incontro delle parti contraenti dell’accordo di Parigi precisa le funzioni da esercitare da parte di tale controllata
organismi o accordi.
2.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle parti contraenti dell’accordo di Parigi può fornire ulteriori
una guida per gli organi ausiliari e accordi istituzionali.
Articolo 20
1.
Il presente accordo è aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e
le organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti della convenzione. Esso sarà aperto alla firma a
la sede delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. Successivamente, l’accordo
è aperto all’adesione a partire dal giorno successivo alla data in cui è più aperta alla firma. Gli strumenti di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.
2.
Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventa parte del presente accordo, senza nessuno dei suoi
Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi previsti dal presente accordo. In caso di regionale
organizzazioni di integrazione economica con uno o più Stati membri che sono parti del presente accordo, la
organizzazione ei suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità per l’adempimento del loro
obblighi derivanti dal presente accordo. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non hanno il diritto di
esercitare diritti ai sensi del presente accordo in concomitanza.
3.
Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’integrazione economica regionale
Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate dal presente
Accordo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario, a sua volta, ne informa le Parti, di ogni
modifica sostanziale nella portata della loro competenza.
Articolo 21
1.
Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della
Convenzione che rappresentano in totale per almeno il 55 per cento stimato del totale delle emissioni di gas serra globali
hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2.
Esclusivamente per lo scopo limitato di paragrafo 1 del presente articolo, per “emissioni totali di gas a effetto serra globale”, il
più up-to-date quantità notificata entro la data di adozione del presente accordo da parte delle Parti della
Convenzione.
3.
Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente accordo o
vi aderisca dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l’entrata in vigore,

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il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o regionali
organizzazione di integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi strumento depositato da una integrazione economica regionale
organizzazione non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dai suoi Stati membri.
Articolo 22
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 della Convenzione sull’adozione di emendamenti alla convenzione
mutatis mutandis, al presente accordo.
Articolo 23
1.
Le disposizioni dell’articolo 16 della Convenzione per l’adozione e la modifica degli allegati della convenzione
si applica mutatis mutandis al presente accordo.
2.
Allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante e, salvo quanto diversamente previsto, un
riferimento al presente accordo costituisce allo stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Tali allegati
limitarsi a liste, moduli e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che è di tipo scientifico, tecnico,
carattere procedurale o amministrativo.
Articolo 24
Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione sulla composizione delle controversie si applicano, mutatis mutandis, al presente
Accordo.
Articolo 25
1.
Ciascuna Parte dispone di un voto, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
2.
Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, esercitare il diritto di
voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti del presente accordo. Come
una organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 26
Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.
Articolo 27
Non si possono formulare riserve al presente accordo.
Articolo 28
1.
In qualsiasi momento, dopo tre anni dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte
può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta al depositario.
2.
La denuncia prende effetto allo scadere di un anno dalla data di ricezione da parte del depositario della
comunicazione di recesso, oppure ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di recesso.
3.
Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente
Accordo.
Articolo 29
L’originale del presente accordo, di cui l’arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono
ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
FATTO a Parigi, il dodicesimo giorno del due dicembre mille e quindici.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo