Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 3921).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 concernente la Ğdichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano, superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazioğ;
Considerato che nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato le Autorita' d'Ambito sono chiamate, per mezzo del Gestore individuato, a garantire il servizio di adduzione idrica, distribuzione, collettamento in fognatura dei reflui e depurazione delle acque, garantendo la totale copertura finanziaria del servizio mediante i proventi derivanti dalla tariffa;
Considerato che la fornitura idrica alle popolazioni deve rispettare i parametri indicati dal sopra citato decreto legislativo n. 31/2001, e, con specifico riferimento all'Arsenico, e' prevista la possibilita' di erogare acqua con contenuto di Arsenico superiore alla soglia consentita di 10 µg/l, previa concessione di una deroga rilasciata dal Ministero della salute previo parere favorevole della Commissione Europea;
Considerato che, a seguito del parere negativo della Commissione Europea, i parametri di Arsenico individuati dall'Istituto Superiore di Sanita' fino a 50 µg/l non risultano piu' ammissibili;
Considerato pertanto che i piani di rientro predisposti dai gestori non risultano piu' sostenibili ed i sindaci dei Comuni le cui acque destinate al consumo umano presentano valori di arsenico maggiori di 10µg/l dovranno emettere ordinanze di non potabilita';
Ritenuto che con l'emissione da parte dei Sindaci di ordinanze di non potabilita' si viene a determinare uno stato di criticita' idrico-potabile per l'80% della popolazione della Provincia di Viterbo e per una parte della provincia di Latina e di Roma;
Ravvisata pertanto la necessita' di procedere con ogni urgenza all'installazione di sistemi di potabilizzazione per quelle fonti di approvvigionamento idrico non altrimenti trattabili, nonche' all'esecuzione di opere destinate ad interconnettere le reti di adduzione idrica al fine di garantire, tramite trattamento o diluizione, il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001;
Considerato altresi' che durante l'esecuzione dei lavori anzidetti si rende necessario porre in essere soluzioni di emergenza atte a garantire, in via provvisoria, un minimo approvvigionamento idropotabile;
Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 19 gennaio 2011;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della Regione Lazio e' nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio.
2. Il Commissario delegato, previa individuazione delle province e dei comuni interessati dalla situazione di emergenza in rassegna, provvede all'individuazione delle fonti contaminate, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni coinvolte ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, di iniziative tese a garantire l'erogazione di acqua destinata al consumo umano rientrante nei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001.
3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore dallo stesso nominato, cui attribuire specifici settori d'intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo.
4. Il Commissario delegato, che svolge la sua funzione a titolo gratuito, per gli adempimenti di competenza si avvale altresi' della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, dell'Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore, provvede, in particolare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
a) alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita', comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala d'Ambito Territoriale Ottimale, sara' volto in particolare all'individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico naturalmente inquinate con valori di Arsenico superiore a 20 µg/l e all'individuazione degli interventi necessari per l'erogazione di acqua ad uso umano rientrante nei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001;
b) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione, da parte dei comuni interessati e dell'Autorita' d'Ambito, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta pianificazione indispensabile a garantire il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo n. 31/2001.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 3.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connesse, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'articolo 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 5;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 93, 94;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 artt. 142 e 146;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 artt. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 115, 124, 125, 126 e 127;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 artt. 7, 35 e 36 e 53;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 41, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125,128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 49;
legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 13;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che il Commissario delegato dovra' svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo Commissario e' autorizzato ad avvalersi di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco, nel limite massimo di quindici unita'.
2. In favore del personale di cui al comma 1 e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Al personale di cui al comma 1 appartenente alla carriera dirigenziale o titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita' e' corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima.
 
Art. 5

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'emergenza di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di quattro unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3.
 
Art. 6

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, la regione Lazio e' autorizzata al rafforzamento, ovvero a porre in essere ogni azione volta al miglioramento del monitoraggio delle fonti di approvvigionamento idrico, con oneri anche a carico delle risorse del Fondo regionale di protezione civile, nonche' del bilancio regionale.
2. Gli interventi e le attivita' di cui al presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita' e, ove del caso, costituiscono variante ai piani urbanistici.
 
Art. 7

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili su bilancio regionale, nonche' attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici.
2. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.
 
Art. 8

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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