Emergenza CSS – combustibili solidi secondari – a Civitavecchia e Montalto di Castro

Ancora una volta questo territorio è candidato all’estremo sacrificio di ospitare un impianto inquinante e nocivo.

Stiamo parlando del problema CSS, ovvero dei combustibili solidi secondari, una volta chiamati CDR o CDR-O, combustibile da rifiuto, la possibilità di bruciare i rifiuti in un impianto compatibile.

Una volta erano autorizzati a bruciare CDR solo gli inceneritori, ma visto che le popolazioni, ormai non ne vogliono più sentire di bruciare rifiuti vicino casa, il Ministero dell’Ambiente che fa? Cambia la qualifica del combustibile da rifiuto, in combustibile e voilà possono bruciare il CSS le cantrali elettriche ed i cementifici.

La storia si muove da due recentissimi decreti, il Dm 14 febbraio 2013, n. 22 e il Dm 20 Marzo 2013, che aprendo la strada alla combustione dei rifiuti anche nelle centrali elettriche e nei cementifici, ha sollecitato i vari Ministeri a stilare l’elenco degli impianti idonei a bruciare CSS.

Questo ha fatto il Ministero dell’ Ambiente nella richiesta inviata alla Regione Lazio, per sapere quali impianti potessero avviare la combustione del CSS, tra i cementifici e le centrali elettriche.

Ecco che tra i cementifici della provincia di Viterbo, v il cementificio di Canino, il cementificio di Montalto di Castr, tra le centrali elettriche Enel di Montalto di Castro, quella di TVN a Civitavecchia,  di TVS di Tirreno Power sempre a Civitavecchia.

Il coordinamento dei comitati del comprensorio di Civitavecchia, grazie al contributo di alcuni tecnici è stata preparata una bozza di ordinanza che è stata inviata all’attenzione del Sindaco, sperando la utilizzi al più presto per fermare la scellerata ipotesi di bruciare rifiuti a Civitavecchia.

Per questo il coordinamento dei comitati ha ritenuto importante invitare la stampa il 27 Aprile per presentare una bozza della bozza dell’ordinanza depositata al protocollo per l’utilizzo da parte del Sindaco di Civitavecchia.

http://www.civonline.it/articolo/decisione-debole

L’ordinanza emessa dal Sindaco di Civitavecchia il 27 Aprile non è sufficiente a scongiurare l’ipotesi della combustione del CSS, visto che nel testo viene erroneamente citato il divieto alla combustione dei rifiuti, quando il CSS non è un prodotto da rifiuto ma un combustibile, proprio come recita il Dm n. 22 del 14 Febbraio 2013.

lettera trasmissione ordinanza CSS

Bozza Ordinanza

Norma da applicare ai sensi dell’art. 217 del R.D. 27.07.1934 n°1265. Divieto di utilizzo di combustibile derivato da rifiuti comunque denominato, compreso il CSS, negli impianti industriali siti nell’area urbana del Comune di Civitavecchia.

Il Sindaco

VISTO l’art. 1, comma 358, della Legge 24.12.2012 n.228 con il quale si autorizza il Ministero dell’ ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nominare un commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma;

VISTO il Decreto Ministero dell’ambiente e della Tutela Del Territorio E Del Mare 3 gennaio 2013   con il quale è stato nominato Commissario il Dr. Goffredo Sottile specificandone anche i poteri;

VISTO il decreto 25 marzo 2013 del Ministero dell’ ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è stato integrato il Decreto 3 gennaio 2013;

VISTO il decreto 14 febbraio 2013 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”

VISTA la nota della Regione Lazio – Dipartimento programmazione economica e sociale – Direzione Regionale Attività Produttive e rifiuti – Area 13 – Ciclo Integrato dei rifiuti – prot. 58344 DB/04/13 con la quale sono stati individuati impianti industriali operanti nel Lazio autorizzati all’uso di combustibile non tradizionale, incluso il CSS, tra i quali le centrali Termoelettriche di Torrevaldaliga Nord di proprietà ENEL spa e Torrevaldaliga Sud di proprietà di Tirreno Power spa;

VISTI gli articoli 216 e 217 R.D. 27.07.1934 n°1265 per i quali il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose con conseguente potere  di emanare atti tesi a prevenire o impedire il danno e il pericolo;

CONSIDERATO che la situazione ambientale della Città di Civitavecchia e dei Comuni limitrofi è meritevole di particolare attenzione in virtù della contemporanea e consolidata presenza di rilevanti fattori di pressione ambientale;

CHE tale evidenza era stata, peraltro, già precedentemente constatata nell’ambito  del Decreto V.I.A. del Ministero dell’Ambiente n.680 del 04.11.2003 inerente la riconversione a carbone della Centrale di Torrevaldaliga Nord, in cui, in relazione alle emissioni pregresse delle centrali termoelettriche insistenti sul territorio, si legge “Non è possibile escludere che tali emissioni abbiano comportato un impatto sulla salute umana che non si è ancora completamente manifestato, ed è quindi raccomandabile per il futuro continuare ed anzi rafforzare l’attuale politica di contenimento del carico inquinante” ;

DATO ATTO che lo stato di sofferenza sanitaria della popolazione è stato registrato sin dagli anni Ottanta e Novanta da diverse indagini epidemiologiche;

CHE nello studio “Mortalità e ricoveri ospedalieri nell’area industriale di Civitavecchia, anni 1997-2004” del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E – struttura di riferimento regionale per l’epidemiologia – e Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica, Regione Lazio” si legge che “L’analisi dei ricoveri ospedalieri aggiunge informazioni al quadro epidemiologico dell’area, con risultati coerenti con quelli di mortalità e che confermano i risultati di studi precedenti. Tumore polmonare e pleurico e asma bronchiale sono chiaramente in eccesso. Una novità rispetto alle conoscenze già note è costituita dall’aumento incidenza di insufficienza renale cronica, rilevato dal Registro regionale dialisi” e che “i risultati hanno rilevanza rispetto alle politiche di riconversione energetica e al potenziale inquinante di nuovi impianti per quanto riguarda la salute della popolazione locale. Le decisioni strategiche rispetto ai piani di riconversione energetica devono tener conto dello stato di salute della popolazione residente”;

CHE negli ulteriori dati epidemiologici pubblicati nel Rapporto Annuale 2011 dell’Osservatorio Ambientale istituito dalla Regione Lazio, di cui fanno parte la ASL RM  F in quanto azienda sanitaria di riferimento, e la ASL RM E, in quanto Centro Epidemiologico di riferimento della Regione Lazio, si  legge “La popolazione residente nel solo Comune di Civitavecchia nel periodo 2006-2010 presenta un quadro di mortalità per cause naturali (tutte le cause eccetto i traumatismi) e per tumori maligni in eccesso di circa il 10% rispetto alla popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo”;

RILEVATO che la Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione) nella Sentenza del 22 dicembre 2008 relativa alla causa C-283/07 ha evidenziato che “ le misure di controllo e di precauzione relative al trasporto e alla ricezione del CDR‑Q negli impianti di combustione, nonché le modalità della sua combustione previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, dimostrano che il CDR‑Q e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la salute umana e l’ambiente, che costituiscono una delle caratteristiche dei residui di consumo e non dei combustibili fossili”;

CHE anche il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 relativo alla “cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”, analogamente a quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia europea a proposito del CDR-Q, prevede, in particolare all’art.13 c.2, misure di controllo e di precauzione relative alla consegna e ricezione del CSS nonché alla sua combustione, assoggettandone l’utilizzo alle pertinenti disposizioni  del  decreto  legislativo  11 maggio  2005,  n.  133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”;

CHE, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza citata, risulta evidente che anche il CSS, il cui utilizzo è soggetto alle disposizioni in materia di incenerimento dei rifiuti, e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la salute umana e l’ambiente;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte e in particolare in considerazione del quadro di sofferenza sanitaria della popolazione e della conseguente esigenza prioritaria di ridurre il carico inquinante correlato alla presenza di impianti industriali, adottare un idoneo provvedimento al fine di prevenire ed impedire il danno e il pericolo per la salute pubblica derivante dall’immissione di ulteriori specifici inquinanti connessi alla combustione di combustibili derivati da rifiuti, comunque denominati;

Prescrive

ai sensi e per gli effetti dell’art. 217 del TULSS n°1265 del 1934, la seguente norma da applicare agli impianti di cui all’art. 216 del citato TULSS presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alle centrali termoelettriche, al fine di prevenire o impedire il danno o il pericolo per la salute pubblica:

è fatto assoluto divieto di utilizzo di combustibile derivato da rifiuti comunque denominato (CDR;CDR-Q), ivi incluso il CSS di cui al citato DM 14 febbraio 2013, in co-combustione o in sostituzione, parziale o totale, dei combustibili attualmente utilizzati;

 

Dispone

 

Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo Pretorio Comunale e venga notificato a:

ENEL S.p.a.;

Tirreno Power S.p.a;

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali;

Commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti Urbani nel territorio della Provincia di Roma Dr. Goffredo Sottile;

Regione Lazio- Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti;

Procuratore della Repubblica

Manda Per l’osservanza del presente provvedimento ai Vigili Urbani e ai Comandi delle Forze Pubbliche.

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Il combustibile solido secondario (CSS) uscito dalla qualifica di rifiuto entra tra i combustibili utilizzabili ai sensi del Dlgs 152/2006 (allegato X, Parte V) negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, Parte V, dello stesso Codice ambientale. A prevederlo è il Dm 20 marzo 2013.( http://www.reteambiente.it/normativa/18294/)

Se il Dm 14 febbraio 2013, n. 22 aveva stabilito l’end of waste, le modalità di produzione del CSS-Combustibile e le condizioni per l’utilizzo, il Dm 20 marzo 2013 in parola modificando l’allegato X del Codice ambientale,include il CSS nell’elenco dei combustibili che si possono utilizzare negli impianti di cui al Titolo I, Parte V, dello stesso Codice dell’ambiente. Ricordiamo infatti che l’articolo 293, comma 1, del Dlgs 152/2006 stabilisce che negli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte quinta (tutela dell’aria dalle emissioni) possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla Parte quinta del citato decreto.

Il CSS-Combustibile prodotto secondo i criteri del Dm 22/2013 potrà così essere utilizzato ai sensi del Codice ambientale come combustibile alternativo ai combustibili fossili, in modo particolare negli impianti termoelettrici e nei cementifici appositamente attrezzati allo scopo.

Articolo 1

1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione 1 dell’allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il punto 9 è inserito il seguente punto:

“10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, è consentito, alle condizioni previste nella Parte II, sezione 7, l’utilizzo del combustibile solido secondario (Css) di cui all’articolo 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta Parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (Css-Combustibile).”

2. Alla Parte II dell’allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo la sezione 6, è inserita la seguente:

“Sezione 7

Caratteristiche e condizioni di utilizzo del Css-Combustibile Parte I, sezione 1, paragrafo 10

La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del Css-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013”.

Articolo 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013